BONUS ASILO NIDO E ALTRE FORME DI SUPPORTO

Per i figli nati o adottati dal 1° gennaio 2017 l’articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto che spetta un contributo di massimo 1.000 euro, il cd “bonus asilo nido”.Tale contributo può essere destinato al pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati oppure a forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

La domanda può essere presentata dal genitore del minore nato o adottato dal 1° gennaio 2017 in possesso di specifici requisiti espressamente indicati nella circolare INPS n. 88 del 22 maggio 2017. Detti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e sono riassumibili come segue:

  • cittadinanza italiana
  • cittadinanza UE
  • permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
  • carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea; (art. 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30)
  • carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza dell’Unione europea (art. 17, d.lgs. 30/2007)
  • status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria
  • residenza in Italia
  • relativamente al contributo asilo nido, il richiedente è il genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta
  • relativamente al contributo per forme di assistenza domiciliare, il richiedente deve coabitare con il figlio e avere dimora abituale nello stesso comune

In caso di perdita di uno dei requisiti di legge o il venir meno dell’affidamento preadottivo determina la decadenza dell’erogazione del bonus asilo nido a partire dal mese successivo all’effettiva conoscenza dell’evento che determinano decadenza. Tuttavia entro 90 giorni dall’evento che determina la decadenza del bonus asilo nido è possibile richiedere il subentro nel beneficio da parte di un soggetto diverso, qualora per quest’ultimo sussistano i presupposti di legge.

E’ possibile presentare la domanda all’INPS mediante un servizio online dedicato a partire dalle 10 del 17 luglio 2017 e fino alle 23,59 del 31 dicembre 2017 specificando l’evento per il quale si richiede il beneficio: “Contributo asilo nido”; “Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione”.

L’erogazione del bonus asilo nido varia in base al tipo di evento per il quale di richiede il beneficio.

Il bonus asilo nido viene erogato con cadenza mensile per un importo massimo di 90,91 euro direttamente al beneficiario che ha sostenuto il pagamento, per ogni retta mensile pagata e documentata. Il contributo mensile erogato dall’Istituto non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.

Per le forme di supporto presso la propria abitazione, invece, viene erogato dall’Istituto a seguito di presentazione da parte del genitore richiedente.

Questo deve risultare convivente con il bambino, di un attestato rilasciato dal pediatra di libera scelta che attesti per l’intero anno di riferimento “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”.

Nell’ambito di tale fattispecie l’Istituto eroga il bonus asilo nido di 1.000 euro in un’unica soluzione direttamente al genitore richiedente.