Rientro dei cervelli: proroga dell’opzione

Con la conversione del d.l. 244/2016, sono stati prorogati al 30 aprile 2017 i termini per l’esercizio della scelta sul regime fiscale di favore applicabile ai lavoratori che rientrano in Italia (Rientro dei cervelli), e che non hanno quindi esercitato tale opzione, ai sensi dell’art. 16, comma 4 del d.lgs. 147/2015.

I lavoratori rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015 col beneficio della parziale detassazione IRPEF (legge 238/2010), possono scegliere il regime applicabile tra:

  • regime disposto dalla legge n. 238/2010 (parziale detassazione IRPEF dei redditi di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa).Tali benefici riguardano la detassazione IRPEF del reddito da lavoro del 70 o dell’80 per cento, secondo il sesso del lavoratore;
  • regime previsto dall’art. 16 del D.Lgs. 147/2015 (decreto Internazionalizzazione) che ha introdotto una nuova agevolazione per l’ingresso in Italia di lavoratori dipendenti. In particolare, il Decreto specifica che i requisiti per le agevolazioni fiscali di cui all’art. 16, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, consistono nella concorrenza alla formazione del reddito complessivo del 70% del reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da soggetti che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 2 del TUIR, e che trovano applicazione, a decorrere dall’anno 2016 e per i successivi 4 anni, al verificarsi delle seguenti condizioni:
  1. i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei 5 periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno 2 anni;
  2. l’attività lavorativa è svolta presso un’impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
  3. l’attività lavorativa è prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di ciascun periodo d’imposta;
  4. i lavoratori svolgono funzioni direttive e/o sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dai decreti legislativi 28 giugno 2012, n. 108, e 6 novembre 2007, n. 206.
  5. i cittadini dell’Unione europea, in possesso di un titolo di laurea che hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più;
  6. i cittadini dell’Unione europea che hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

La legge n. 238/2010 prevede che la parziale esenzione sia riservata ai cittadini dell’Unione Europea assunti con un contratto di lavoro dipendente o che avviano un’attività di lavoro autonomo o d’impresa sul territorio nazionale che siano disposti a trasferire il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro 3 mesi dall’assunzione ovvero dall’avvio dell’attività. Le condizioni per godere dell’incentivo Rientro dei cervelli, poi, variano a seconda che i fruitori dello stesso abbiano trasferito all’estero la propria residenza per svolgere attività di studio finalizzato all’ottenimento di un titolo accademico ovvero che abbiano svolto all’estero attività di lavoro post lauream. Molte delle problematiche applicative della normativa Rientro dei cervelli, che per la sua articolazione non possono essere approfondite in questa sede, sono stato chiarite dall’Agenzia delle entrate con la Circolare n. 14/E del 2012 a cui si rinvia. L’applicazione delle agevolazione alternativamente concesse va a coprire gli anni di imposta 2016 e 2017.