Contratti di solidarietà espansivi: quali vantaggi?

Tra le novità delle disposizioni integrative e correttive al Jobs Act, del 10 giugno scorso, si evidenzia la possibilità di trasformare i contratti di solidarietà c.d. “difensivi” in “espansivi”.

L’obiettivo è di favorire nuove assunzioni nel caso in cui l’impresa che aderisce alla solidarietà difensiva registri un miglioramento della propria situazione aziendale tale da consentire l’espansione dell’organico.

I contratti di solidarietà espansiva devono essere contratti di tipo collettivo ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. 81/2015 (contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale) ed hanno lo scopo di aumentare l’organico.

I contratti di solidarietà espansivi devono necessariamente prevedere una riduzione dell’orario di lavoro (con conseguente riduzione della retribuzione) e l’assunzione a tempo indeterminato di nuovo organico.

Rispettate queste condizioni, ai datori di lavoro ed ai dipendenti sono concesse una serie di agevolazioni: ecco perché questa possibilità risulta appetibile.

Dalla trasformazione i lavoratori avranno diritto a un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50% della misura di integrazione salariale prevista prima della trasformazione dei contratti di solidarietà. I datori di lavoro, dal loro canto, avranno l’onere di integrare tale trattamento almeno nella misura dell’integrazione salariale originaria con l’incentivo, però, che l’integrazione a loro carico non sarà imponibile ai fini previdenziali. Nonostante ciò, i lavoratori potranno beneficiare dell’accredito contributivo figurativo, non subendo penalizzazioni sulle future pensioni.

La mutazione in forma “espansiva” permette di usufruire della riduzione dei contributi, nel periodo dei primi tre anni, nella misura del 15%, del 10% e del 5%, o negli incentivi dell’apprendistato (decontribuzione e sotto-inquadramento), se si fanno firmare contratti a lavoratori fino a 29 anni. Si fa notare che tale possibilità potrà essere per l’arco temporale compreso tra la data di trasformazione del contratto e la sua scadenza. E cioè: se si richiedono 36 mesi di solidarietà difensiva e ne sono trascorsi già 12, nel momento in cui si trasforma il contratto in solidarietà espansiva si avranno incentivi per i restanti 24 mesi.

Un’altra importante agevolazione riguarda il TFR: il decreto stabilisce che le quote di trattamento di fine rapporto (relative alla retribuzione persa), maturate durante il periodo di solidarietà, resteranno a carico dell’Inps (o della gestione previdenziale di afferenza) e il datore sarà tenuto a versare la metà dei contributi addizionali che avrebbe pagato con i contratti di solidarietà difensivi. Questo sicuramente è un aspetto interessante perché il datore anziché pagare nei 36 mesi il 9%, il 12%, il 15% di contributi addizionali per l’utilizzo dell’ammortizzatore, pagherà rispettivamente il 4,5%, il 6%, il 7,5 per cento.

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