Proroga dei trattamenti di CIGS

Con il recente decreto n° 95075 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha definito i criteri per eventuali concessioni di proroga dei trattamenti di CIGS. È opportuno sottolineare che si tratta di ammortizzatori sociali in deroga, e pertanto, l’impresa che intenda presentare un’istanza di proroga dei trattamenti di CIGS dovrà stipulare un apposito accordo governativo. La proroga potrà essere autorizzata nei casi in cui l’azienda richiedente dimostri reali prospettive di rapida cessione verso terzi, dalla quale derivi la possibilità di riassorbire i lavoratori ceduti.

L’azienda dovrà fare istanza al Ministero dello Sviluppo Economico dove confermerà le prospettive di rapida cessione verso terzi che rileveranno l’azienda cedente, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali. In questa sede sarà preliminarmente necessario valutare la sostenibilità finanziaria dell’intervento di integrazione straordinaria. In caso di esito positivo, l’impresa dovrà presentare la domanda di proroga vera e propria al Ministero del Lavoro.

L’intervento del Ministero dà attuazione alla previsione legislativa già contenuta nel decreto legislativo 148 del 2015 di cui all’art.21, dove sono elencate fattispecie che consentono di beneficiare dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria. Nel decreto si specifica che le coperture finanziarie sono di 50 milioni di euro per ogni anno nel triennio 2016 / 2018. Tuttavia, i periodi per la proroga dei trattamenti di CIGS saranno decrescenti: fino a 12 mesi per le cessazioni avvenute nel 2016, fino a 9 mesi per il 2017, e fino a 6 mesi per il 2018. L’Inps avrà il compito di monitorare i flussi di spesa ed il rispetto degli stanziamenti finanziari.

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