L’Inps definisce il sostegno al reddito per il 2016

L’Inps, con la circolare n. 48, pubblicata il 14 marzo 2016, rende noti gli importi massimi di CIG, mobilità e disoccupazione e delle altre prestazioni di sostegno al reddito per il 2016 ovvero di:

  • trattamenti di integrazione salariale (CIGO e CIGS);
  • assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo del Credito;
  • assegno emergenziale per il Fondo del credito cooperativo;
  • mobilità;
  • trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia;
  • indennità di disoccupazione NASpi;
  • indennità di disoccupazione DIS-COLL;
  • assegno per le attività socialmente utili.

In passato, il D.lgs. n. 148/2015 aveva affermato che con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dall’anno 2016, gli importi dei trattamenti di sostegno al reddito elencati sopra c.d. “tetti” dei trattamenti di integrazione salariale, nonché la retribuzione mensile di riferimento, sono aumentati nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Ad esempio, gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale risultano, per il 2016, pari a 971,71 euro se la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento è uguale o inferiore a 2.102,24 euro, ovvero a 1.167,91 euro se superiore a tale soglia. L’INPS precisa, altresì, che su tali trattamenti va operata una trattenuta a carico del dipendente ex art. 26 della L. 41/86, pari al 5,84%. Pertanto, gli importi netti risultano pari, rispettivamente, a 914,96 euro e a 1.099,70 euro. Per il settore edile e lapideo, i predetti importi sono incrementati del 20%. Invece, per quei lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla L. 427/75, l’importo è pari a 635,34 euro (598,24 euro al netto della riduzione del 5,84%). Ancora, per quanto riguarda l’indennità di mobilità, gli importi per quest’anno sono pari a 971,71 euro, con retribuzione uguale o inferiore a 2.102,24 euro, oppure 1.167,91 euro, con retribuzione superiore a tale importo. Gli importi netti della riduzione del 5,84%, risultano, rispettivamente, pari a 914,96 euro e a 1.099,70 euro. Infine, per le indennità di NASpI e DIS-COLL, l’INPS evidenzia che per il 2016 l’importo massimo mensile è di 1.300 euro e non si applica la riduzione del 5,84%.

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