SCIOPERO DISCREZIONALE

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 24653, lo scorso 3 dicembre ha stabilito che lo sciopero viene considerato illegittimo nel momento in cui viene svolto attraverso comportamenti indefiniti.

Si parte dall’assunto che, se lo sciopero viene posto in essere attraverso condotte discrezionali da parte dei singoli lavoratori, con l’attuazione di meccanismi di adesione indefiniti, comporta un serio pericolo alla produttività e all’organizzazione aziendale.

La Corte ha affermato che non costituirebbe legittimo esercizio l’indizione da parte di una organizzazione sindacale ad una generica astensione, senza fare alcun riferimento ai tempi ed alle modalità dell’astensione.

Nel caso in specie, se i lavoratori vengono invitati da parte dell’O.S. allo sciopero in modo generico e senza alcuna predeterminazione riguardo alle modalità, si azzera  il requisito dell’organizzazione e della predeterminazione delle modalità di sciopero, requisito che risulta invece essere presente nelle forme “ a scacchiera” o “ a singhiozzo”.

In tal modo, I giudici hanno rilevato come il diritto allo sciopero possa finire per scontrarsi con il diritto del datore di lavoro alla libertà economica ( sancita dall’art. 40 della Costituzione), libertà che viene meno nel momento in cui non si consente al datore di lavoro di organizzarsi in anticipo per sopperire le carenze del personale.

La Corte rileva poi quanto persino gli scioperi a scacchiera o a singhiozzo, le cui modalità vengono di solito comunicate e/o conosciute, siano  illegittimi allorquando vadano a compromettere la produttività aziendale.

In via definitiva, l’astensione che vada oltre quelli che sono I limiti interni ed esterni del diritto di sciopero, se snaturano la forma e le modalità collettive, potrebbe mettere  in  serio pericolo l’organizzazione aziendale e la produttività, e quindi sono da considerare come illegittime.

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