MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DEI NUOVI CONGEDI PARENTALI

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Il D.lgs. n. 80/2015 sulla conciliazione dei tempi di vita lavoro ha modificato la disciplina dei congedi parentali di cui all’art. 32 del T.U. sulla maternità (D.lgs. 151/2001). A far data dal 25 giugno 2015 è stato esteso il periodo in cui i genitori possono richiedere detto congedo fino al compimento del dodicesimo anno di vita del bambino. La riforma ha inoltre previsto che il trattamento economico pari al 30% della retribuzione erogato dall’INPS spetta fino al sesto anno di età del bambino e per un periodo massimo di sei mesi complessivo fra i genitori. Diversamente, i periodi di congedo parentale fruiti tra gli 8 e i 12 anno di vita del bambino ovvero tra gli 8 e i 12 anni dall’ingresso in famigli del minore adottato o affidato non sono indennizzabili.

Il legislatore ha disposto l’immediata entrata in vigore della riforma in questione e, pertanto, dal 25 giugno u.s. è riconosciuta la possibilità alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti di fruire dei periodi di congedo parentale residui per figli in età compresa tra gli 8 ed i 12 anni, oppure per minori in adozione o affidamento che si trovano tra l’8° ed il 12° anno di ingresso in famiglia.

In attesa dell’aggiornamento degli applicativi informatici, l’INPS, con messaggio n. 4576/2015, ha precisato che la presentazione di dette domande per il periodo dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, per il solo mese di luglio, dovrà avvenire in modalità cartacea utilizzando il modello “AST/FAC COD. SR23” rinvenibile sul sito internet dell’Istituto. L’INPS con apposito messaggio comunicherà l’aggiornamento della procedura di presentazione della domanda on line, sospendendo l’utilizzo del modello cartaceo.

Per tutti gli altri genitori lavoratori dipendenti aventi diritto al congedo parentale per figli di età inferiore agli 8 anni, la domanda dovrà continua ad essere presentata in via telematica.