Obbligo negoziale e deducibilità del Piano Welfare
L’Agenzia delle Entrate rispondendo ad un Interpello ordinario, ha chiarito il concetto di Obbligo Negoziale e la correlata deducibilità piena del Piano Welfare.
L’Agenzia delle Entrate rispondendo ad un Interpello ordinario, ha chiarito il concetto di Obbligo Negoziale e la correlata deducibilità piena del Piano Welfare.
Nel 2019 sono stati introdotti numerosi incentivi in caso di assunzione stabile di giovani lavoratori, che vanno ad aggiungersi agli incentivi già operativi e strutturali.
L’Inail, con una nota sul proprio sito, ha comunicato il rinvio dei termini per il pagamento dei premi assicurativi per il periodo 2018-2019.
Dopo l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019, il Governo ha messo a punto anche il decreto legge collegato riferito al reddito di cittadinanza.
L’articolo 4 della legge n. 92 del 2012 ha istituito per il padre lavoratore dipendente, anche adottivo e affidatario, il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre, da richiedere entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio.
In seguito alla circolare 5/E rilasciata dall’ ADE viene di seguito analizzata la questione della piena deducibilità dei piani welfare aziendali obbligatori.
Il 12 agosto è stato convertito il “Decreto Dignità” con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 96/2018.
Dando seguito alla circolare 3/2018 con oggetto l’attività di vigilanza sulla mancata applicazione dei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative per le imprese del settore terziario, l’Ispettorato nazionale del Lavoro, il 20 giugno 2018 ha emesso un comunicato in cui ribadisce l’attività di contrasto al fenomeno del Dumping Contrattuale.
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 2 Luglio scorso ha emanato il Decreto-Legge in oggetto che, sottoposto alla firma del Presidente della Repubblica, entrerà in vigore dal giorno successivo della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.