Congedo padre

L’articolo 4 della legge n. 92 del 2012 ha istituito per il padre lavoratore dipendente, anche adottivo e affidatario, il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre, da richiedere entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio.

La Legge di Bilancio del 2017 aveva previsto in via sperimentale, per le nascite del 2018, l’aumento del congedo obbligatorio da due a quattro giorni. Con un emendamento alla Legge di Bilancio 2018, per l’anno 2019 il congedo obbligatorio sale a 5 giorni.

Il padre del bambino deve richiedere il congedo obbligatorio entro il quinto mese di vita del bambino, o dall’ingresso in famiglia in caso di affidamenti o adozioni sia nazionali che internazionali.

I giorni possono essere fruiti in costanza del congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente, l’importante è che si rispetti il limite temporale dei 5 mesi.

Si tratta di un diritto aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità.

I giorni a cui il padre ha diritto possono essere goduti anche in maniera non continuativa.

Nel 2019 oltre i 5 giorni di congedo obbligatorio, c’è anche la possibilità di astenersi un giorno in più dal lavoro, in sostituzione della madre lavoratrice: i giorni fruiti dal padre anticipano, quindi, il termine finale del congedo di maternità della madre.
Non è preclusa ai genitori, entrambi lavoratori dipendenti, di fruire insieme dei giorni di congedo. Ma deve essere sempre esercitato entro cinque mesi dalla nascita del figlio, o dall’ingresso in famiglia in caso di adozioni o affidamenti nazionali o internazionali, ed è subordinato al fatto che la madre rinunci ad uno o due giorni, indipendentemente dalla fine del periodo di astensione obbligatoria. Il congedo spetta anche se la madre, pur avendone diritto, rinuncia.

Hanno diritto al congedo di paternità tutti i titolari di un rapporto di lavoro dipendente. A loro spetta un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione.

Il padre lavoratore dipendente deve comunicare almeno 15 giorni prima al datore di lavoro le date in cui vuole usufruire del congedo. Se richiesto in concomitanza dell’evento nascita, il preavviso si calcola sulla data presunta del parto.

Nei casi di pagamento a conguaglio per poter usufruire dei giorni di congedo il padre lavoratore dipendente deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date di riferimento.

Nei casi di pagamento diretto da parte di INPS, la domanda si può presentare seguendo tre modalità:

  • online attraverso il servizio dedicato;
  • tramite il contact center;
  • presso gli enti di patronato e intermediari dell’Istituto.