Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 2 Luglio scorso ha emanato il Decreto-Legge in oggetto che, sottoposto alla firma del Presidente della Repubblica, entrerà in vigore dal giorno successivo della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Per quel che riguarda la gestione del personale il Decreto ha notevolmente modificato la struttura dei Contratti di lavoro a tempo determinato modificando il capo III  del D.to Leg. vo 81/2015.

Il limite massimo di stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato con un singolo lavoratore è ridotto a 24 mesi (in sostituzione degli attuali 36 mesi) e le proroghe previste dal singolo contratto sono ridotte a quattro (rispetto alle attuali cinque).

E’ consentita la stipula e le proroghe di un contratto “acausale” solo nei primi dodici mesi. Successivamente potrà essere prorogato o rinnovato soltanto a fronte di esigenze:

  • Temporanee e oggettive estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro, o per esigenze sostitutive.
  • Connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria

Le eventuali proroghe sono gravate di un contributo addizionale dello 0,5%rispetto al già previsto contributo aggiuntivo dell’1,4%.

I termini concessi al lavoratore per l’ impugnazione di un contratto a tempo determinato è aumentato a 180 giorni (attualmente sono 120).

La nuova normativa trova applicazione ai contratti a tempo determinato stipulati dopo l’ entrata in vigore del Decreto.

Ai contratti in corso, oggetto di rinnovo o di proroga si applicheranno subito i limiti delle quattro proroghe e dei ventiquattro mesi.

Indennità risarcitoria per i lavoratori assunti a tutele crescenti

In caso di licenziamento dichiarato illegittimo da parte del Giudice di un lavoratore assunto a tempo indeterminato dopo il 7 marzo 2015 (tutele crescenti) da datore di lavoro che occupa più di quindici dipendenti l’ indennità risarcitoria viene stabilita in misura non inferiore a sei mensilità e non superiore a trentasei mensilità. (L’attuale normativa prevede rispettivamente quattro e ventiquattro mensilità)