Accordo di ricollocazione – Proroga temporale di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale
Il comma 133 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2018 introduce una proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria, per riorganizzazione o crisi aziendale, fino a un massimo di 12 mesi, per gli anni 2018-2019 per imprese con organico superiore a 100 unità lavorative.
La proroga si applica alle imprese che attuano un programma di riorganizzazione aziendale caratterizzato da investimenti complessi o piani di ricollocazione delle risorse umane non attuabili nel limite temporale di 24 mesi.
La Legge di Bilancio 2018 va incontro alla necessità di dare ulteriore sostegno a situazioni di criticità aziendale all’interno di aree di crisi, ampliando quanto previsto dall’art. 22 del D. Lgs. 148 del 2015. Il Governo è intervenuto, con numerose disposizioni, in materia di ammortizzatori sociali sia nell’ambito delle politiche passive che di quelle attive del lavoro, a valere dal 1° gennaio 2018.
Al fine di limitare il ricorso al licenziamento, all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di riorganizzazione o di crisi aziendale per i quali non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale, è possibile concludere un accordo che preveda un piano di ricollocazione, con l’indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero.
Assegno di ricollocazione
Nel corso della CIGS, i lavoratori rientrati nei predetti ambiti o profili, possono richiedere all’ANPAL l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione di cui all’art. 23 del D. Lgs. 150/2015 da spendere nel periodo in cui è stato collocato in CIGS per ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di lavoro. Il servizio ha una durata corrispondente a quella del trattamento straordinario di integrazione salariale e comunque non inferiore a sei mesi.
Vantaggi per il lavoratore e il datore di lavoro
La Legge di Bilancio 2018 evidenzia dei vantaggi per il lavoratore che nel periodo di spendibilità dell’assegno accetti l’offerta di un altro datore di lavoro. Il lavoratore, infatti, beneficia dell’esenzione IRPEF (oltre a quella INPS) sull’eventuale incentivo all’esodo corrispostogli fino ad un massimo di 9 mensilità. Inoltre avrà diritto alla corresponsione di un importo mensile pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto. Al datore di lavoro che assume il lavoratore, durante il periodo di spendibilità dell’assegno di ricollocazione, è riconosciuto l’esonero dal versamento del 50% dei contributi INPS a suo carico nel limite massimo di € 4.030 su base annua. L’esonero ha la durata di 18 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato e in 12 mesi in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, che diventano 18 in caso di trasformazione a tempo indeterminato nel corso del suo svolgimento.