Politiche attive del lavoro e ruolo dell’ANPAL

La riforma del Jobs Act (Dlgs. n. 150/2015) ha ridefinito le politiche del lavoro nel nostro Paese. Detta riforma ha previsto un particolare ruolo per l’ ANPAL immaginando che fungesse da collegamento per tutte le Regioni.

Quest’ ultimo aspetto della riforma è stato definito dal Decreto n. 4/2018 con il quale il Ministero del Lavoro stabilisce gli obiettivi triennali (2018/2020) e quelli annuali (2018) e individua i LEP (livelli essenziali di prestazioni) da erogare su tutto il territorio nazionale.

Obiettivi triennali 2018/2020

Per il triennio 2018/2020 le azioni in materia di politiche attive saranno volte a implementare la riforma dei servizi per il lavoro contenuta nel D. Lgs. N.150 del 2015 e ridurre la durata media della disoccupazione ottimizzando i tempi e la qualità delle politiche erogate. Nell’intermediazione tra domanda e offerta di lavoro Stato e Regioni perseguono l’obiettivo di garantire:

  • L’implementazione del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (art. 13 D.Lgs. 150/2015) con particolare riguardo alla gestione della scheda anagrafica e professionale e delle comunicazioni obbligatorie
  • Il potenziamento del sistema delle politiche attive del lavoro con particolare riguardo ai centri per l’impiego semplificando le procedure amministrative
  • Il rispetto dei tempi di convocazione degli utenti dei centri per l’impiego, siano essi percettori o non percettori di prestazioni di sostegno al reddito
  • La cooperazione applicativa per lo scambio di informazioni tra i sistemi informativi dell’ANPAL del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, dell’INPS e dell’INAIL

Obiettivi annuali 2018

Per l’anno 2018 le azioni in materia di politica attiva del lavoro riguardano:

  • Lo sviluppo di una metodologia sulla pianificazione qualitativa per l’individuazione di percorsi di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro per contrastare la disoccupazione di lunga durata
  • La definizione dei termini, delle modalità attuative e sviluppo di metodologie per il monitoraggio e la valutazione annuale da parte dell’ANPAL
  • L’erogazione dell’assegno di ricollocazione di cui all’art. 23 del D.Lgs n. 150 del 2015 per tutti gli aventi diritto.

Quest’ultima misura, partita ufficialmente già dal 3 Aprile di questo anno, consiste in un somma di denaro spendibile presso i centri per l’impiego o presso i soggetti privati accreditati allo svolgimento di assistenza alla ricollocazione del disoccupato.  Si tratta di uno strumento che aiuta la persona disoccupata ad aumentare la possibilità di ricollocarsi entro tempi brevi. In particolare se dopo 4 mesi di Naspi il disoccupato non ha ancora trovato un lavoro può richiedere l’assegno di ricollocazione. La richiesta è volontaria e si può predisporre on line o presso un centro per l’impiego. L’importo dell’assegno è da € 250 a € 5000 (secondo il profilo di occupabilità e la tipologia di contratto) ed è riconosciuto, solo se il risultato occupazionale viene raggiunto, direttamente al soggetto che fornisce il servizio.

Con il Decreto n. 4/2018 il Ministero del Lavoro ha anche stabilito un insieme minimo di indicatori per la verifica del raggiungimento degli obiettivi nonché il monitoraggio del conseguimento dei risultati mediante analisi dei dati e delle informazioni attraverso verifiche intermedie e relazioni trasmesse ogni sei mesi dal Presidente e del collegio dei revisori dell’ ANPAL.