Utility INPS
La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto l’ esonero contributivo per i datori di lavoro che effettuano assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 1° gennaio 2018. Al fine di agevolare le verifiche di sussistenza dei requisiti l’INPS ha realizzato un’apposita utility.
Il beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati, a condizione che l’assunzione riguardi soggetti che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età, ovvero 35 per il 2018, e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera storia lavorativa.
Il datore di lavoro che assume a tempo indeterminato un lavoratore che ha già avuto un rapporto di lavoro agevolato continua a fruire del beneficio contributivo in esame per il periodo residuo sino alla durata complessiva di 36 mesi. La misura dell’incentivo è pari al 50 % dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riproporzionare e applicare su base mensile.
L’ agevolazione può essere riconosciuta nelle ipotesi di mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato. Resta obbligatorio rispettare il requisito per il lavoratore che non abbia compiuto il trentesimo anno di età.
E’ possibile innalzare lo sgravio al 100 % dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro nelle ipotesi in cui le assunzioni a tempo indeterminato riguardino giovani che nei sei mesi precedenti abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro:
- attività di alternanza scuola-lavoro
- periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore o il certificato di specializzazione tecnica superiore
- periodi di apprendistato in alta formazione
Il datore di lavoro che assume a tempo indeterminato un lavoratore che ha già avuto un rapporto di lavoro agevolato continua a fruire del beneficio contributivo in esame per il periodo residuo sino alla durata complessiva di 36 mesi.
Verifica dei requisiti: Utility INPS
Al fine di agevolare le verifiche di sussistenza dei citati requisiti, l’INPS ha realizzato una utility tramite la quale possono essere acquisite, sulla base delle condizioni di aggiornamento delle basi dati dell’Istituto e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (sistema delle comunicazioni obbligatorie), le informazioni sullo svolgimento di rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati precedentemente al 1° gennaio 2018 ovvero successivi. In particolare, attraverso l’ utility, gli interessati potranno verificare se il lavoratore abbia già avuto rapporti a tempo indeterminato.
La procedura fornisce il riscontro (SI/NO) risultante sulla base dell’analisi delle informazioni desumibili dalle dichiarazioni contributive in possesso dell’Istituto e dalle comunicazioni obbligatorie. Per quanto riguarda l’Istituto, l’applicativo analizza, a partire dal 1998, le basi dati delle seguenti gestioni:
- a) aziende con dipendenti (oggi UniEmens);
- b) aziende agricole con specifico riferimento agli operai (dichiarazione contributiva Dmag);
- c) aziende dello spettacolo e dello sport professionistico, fino al 31.12.2014 (ex Enpals);
- d) enti e aziende tenuti all’iscrizione alle gestioni previdenziali pubbliche (ex Inpdap).
Il riscontro non ha valore certificativo. Possono sussistere rapporti di lavoro a tempo indeterminato registrati presso gestioni previdenziali di altri Paesi, ad esempio. In questi casi l’Istituto potrebbe venire a conoscenza di detti rapporti indeterminati solo prima della maturazione dei requisiti per il pensionamento.
Pertanto, l’Istituto suggerisce ai datori di lavoro di acquisire la dichiarazione del lavoratore in ordine alla sussistenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Inoltre, laddove si tratti di lavoratore già assunto con l’agevolazione strutturale di cui alla legge n. 205/2017, l’applicativo evidenzia i periodi residui per la fruizione dell’agevolazione medesima. L’applicativo può essere consultato, attraverso gli ordinari sistemi di autenticazione, dai datori di lavoro ovvero dai loro intermediari previdenziali ed, esclusivamente in relazione alla propria posizione assicurativa, dai lavoratori interessati.