Le novità apportate dal Job Act sul Libro unico del lavoro

Il d.lgs.  151/ 2015 all’art.15 prevede che dal 1° gennaio 2017, il Libro unico del lavoro sia tenuto in modalità telematica presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per la prassi inerente le modalità tecniche, la tenuta, l’aggiornamento e la conservazione dei contenuti, si rimanda ad un apposito decreto ministeriale che sarà emanato entro luglio del 2017.

Nell’attesa che vengano apportate le modifiche di cui sopra, si continua a fare riferimento alla legge 133/2008.

Risulta essere però di rilevante importanza la modifica del regime sanzionatorio in materia di registrazione dei dati sul Libro Unico del Lavoro, variazioni queste che sono in vigore dal 24 settembre 2015.

L’art. 22 del d. lgs. 151/2015 al co.5 estende la sanzione pecuniaria (da 150 a 1500 euro) riguardante l’omessa o infedele registrazione dei dati concernenti l’individuazione di tutti i lavoratori nonché ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte, anche a quelle situazioni in cui vi sia una violazione dell’obbligo di compilare il LUL entro la fine del mese successivo con tutti i dati richiesti.

Allo stesso tempo l’art. 22 proporziona la sanzione in base al numero dei dipendenti presenti in azienda. In particolar modo, la nuova sanzione va dai 500 a 3.000 euro se la violazione fa riferimento a più di 5 dipendenti ovvero ad un periodo maggiore di 6 mesi; mentre oscilla da 1.000 a 6.000 euro se l’inosservanza si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero a un periodo superiore a 12 mesi.

Per quanto riguarda l’obbligo del rispetto del prospetto paga, nel decreto in esame viene confermato che tale obbligo può essere assolto attraverso la consegna del LUL e quindi con la resa del cedolino paga integrato con gli elementi di cui all’art. 39 del D.L.n.112/2008.

logo_Donati_email