DOMANDA CONGEDO PARENTALE AD ORE: ISTRUZIONI OPERATIVE

logo_Donati_email

Il D.lgs. n. 80/2015 ha modificato l’art. 32 del T.U. maternità (D.lgs. n. 151/2001) introducendo un criterio generale di fruizione del congedo parentale su base oraria che trova attuazione in via sperimentale, salva l’adozione di ulteriori decreti legislativi, per il periodo dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015 in assenza di una specifica disciplina della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale.

La norma prevede che i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale ad ore in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadri-settimanale o mensile precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale e tale congedo non è cumulabile con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U.
L’introduzione della modalità oraria non modifica la durata del congedo parentale e pertanto rimangono invariati i limiti entro i quali i genitori lavoratori dipendenti possono assentarsi dal lavoro a tale titolo.

A differenza della fruizione del congedo parentale su base giornaliera o mensile, in caso di fruizione ad ore, dove nella stessa giornata vi sarà un’assenza oraria a titolo di congedo e lo svolgimento di attività lavorativa, le domeniche ed i sabati, in caso di settimana corta, non sono considerate né ai fini del computo né ai fini dell’indennizzo del congedo in quanto è sempre rinvenibile la ripresa dell’attività lavorativa.
Le ore di congedo parentale sono coperte da contribuzione figurativa fino al 12° anno di vita del bambino ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in caso di adozione o affidamento. Per la valorizzazione del periodo di congedo parentale fruito dopo il 6° anno di vita del bambino o dopo il 6° anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato si applica il comma 2 dell’art. 35 del T.U. (retribuzione convenzionale, integrabilità con riscatto o versamenti volontari).

Con la circolare n. 152/2015 l’INPS ha chiarito le modalità di presentazione della domanda per il congedo ad ore. Attualmente sono disponibili due diverse procedure telematiche, una relativa alle richieste di congedo parentale giornaliero o mensile e l’altra per le sole domande a fruizione oraria. Pertanto, il genitore che intende fruire del congedo parentale in modalità giornaliera e/o mensile ed in modalità oraria, dovrà utilizzare entrambe le procedure.

Con specifico riferimento alla domanda di congedo parentale ad ore, il genitore dovrà indicare:

• se il congedo è richiesto in base alla contrattazione di riferimento oppure in base al criterio generale previsto dall’art. 32 del T.U. al fine di individuare il limite minimo di ore fruibili;
• il numero di giornate di congedo parentale da fruire in modalità oraria in quanto la procedura prevede che il totale delle ore di congedo richieste sia calcolato in giornate lavorative intere;
• il mese all’interno del quale queste giornate intere di congedo parentale saranno fruite (la domanda può essere presentata in relazione a singoli mesi).