JOBS ACT: RIORDINO DEI CONTRATTI

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Con l’entrata in vigore, il 25 giugno u.s., del D.lgs. n. 81/2015, che ha introdotto una disciplina organica di riordino dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, la Fondazione Studi Cdl, con la circolare n. 13, ha fornito una prima interpretazione sulla nuova regolamentazione dei contratti di collaborazione e di associazione in partecipazione.

L’art. 52 del Decreto riordino dei contratti sopra citata ha abrogato, a decorrere dal 25 giugno 2015, gli artt. da 81 a 69-bis del D.lgs. n. 276/2003 che disciplinavano le collaborazioni a progetto. La vecchia normativa continuerà ad essere applicata per le collaborazioni già in essere alla suddetta data che quindi potranno proseguire fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

A far data dal 1 gennaio 2016 per tutti quei rapporti di collaborazione che si concretizzeranno in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e in cui le modalità di esecuzione saranno determinate dal committente, anche con riferimento al luogo e ai tempi di lavoro, sarà applicata la disciplina del lavoro subordinato (art. 2 D.lgs. n. 81/2015). Qualora le parti ritenessero che tali presupposti non sussistano, potranno instaurare rapporti di collaborazione ai sensi dell’art. 409 del C.P.C. e richiedere alle specifiche Commissioni, ex art. 76 D.lgs. 276/2003, la certificazione dell’assenza di tali requisiti. A tal fine il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce, da un avvocato o da un consulente del lavoro.

Sono previste delle esclusioni alla nuova normativa riordino dei contratti , ovvero sarà possibile instaurare rapporti di collaborazione nei seguenti casi:

  • specifiche ipotesi disciplinate dagli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
  • collaborazioni prestate da liberi professionisti inscritti in appositi albi professionali;
  • attività prestate dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni nell’esercizio della loro funzione;
  • prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali.

Una specifica deroga è prevista per le Pubbliche amministrazioni che potranno continuare ad applicare la vecchia normativa fino al 31 dicembre 2016.

Una ulteriore novità riguarda la stabilizzazione di quei rapporti di collaborazione privi dei requisiti sopra indicati. I datori di lavoro privati che, dal 1 gennaio 2016, assumeranno con contratto a tempo indeterminato soggetti già titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, ovvero soggetti titolari di Partita Iva con cui abbiano intrattenuto rapporti sulla base del disposto dell’art. 69-bis del D.lgs. 276/2003, potranno godere dell’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali, connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso (sono esclusi gli illeciti già accertati a seguito di accessi ispettivi precedenti l’assunzione). I datori di lavoro potranno beneficiare di tale previsione solo se, nei 12 mesi successivi all’assunzione, non recederanno dal rapporto di lavoro, salvo per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, e se i lavoratori sottoscriveranno un atto di conciliazione avente ad oggetto le possibili pretese riguardanti il pregresso rapporto.

Il D.lgs. 81/2015 di riordino dei contratti è intervenuto, anche, sull’istituto dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro. In base alla nuova disciplina non è più possibile stipulare contratti di associazione in partecipazione in cui l’apporto dell’associato persona fisica consista, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro. I contratti in essere al 25 giugno 2015 rimarranno in vigore fino a scadenza.