Novità sulla nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI)

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La circolare Inps 194/2015 in tema di ammortizzatori sociali ha fornito nuovi dettagli operativi in merito alla NASpI (nuova assicurazione sociale per l’impego).

In primo luogo, il decreto legislativo 148/2015 sul riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto ha innalzato il limite di durata massima del trattamento: per tutti gli eventi di disoccupazione a decorrere dal 01/01/2017, la NASpI potrà essere corrisposta per un periodo massimo di 24 mesi, e non più 78 settimane.

La seconda importante novità riguarda lo snellimento della procedura di rilascio della DID (dichiarazione immediata disponibilità al lavoro). Sarà sufficiente presentare domanda di ASpI direttamente all’INPS ed essa equivarrà in automatico alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.

Allo stato attuale, quindi, esistono due diversi canali per presentare la DID:

  • Inoltrando domanda online al portale dell’ANPAL (portale nazionale politiche del lavoro)
  • Inoltrando domanda di ASpI o indennità di disoccupazione NASpI

La procedura prosegue con la registrazione della domanda del richiedente. Il centro per l’impiego provvede alla successiva assegnazione ad una classe di profilazione, al fine di valutare livello di occupabilità del candidato.

Occorre utile ricordare che la definizione dello stato di disoccupazione riguarda “tutti I lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro”. Lo stato di disoccupazione si intende interrotto se vi è stato un rapporto di lavoro di durata di almeno 6 mesi.

Nel patto di servizio tra lavoratore e centro per l’impiego dev’essere riportata la disponibilità ad accettare congrue offerte di lavoro, a partecipare ad attività di formazione e riqualificazione professionale.