Esonero contributivo 2016: arrivano le istruzioni

Un esonero contributivo in favore delle aziende era già stato confermato lo scorso dicembre dalla Legge di Stabilità 2016:

come per l’anno scorso, si conferma un’evidente finalità di promuovere e incentivare forme di occupazione stabile da parte del Governo. Le istruzioni operative erano attese da tutti gli operatori del settore. Finalmente, il 29/03/2016 è stata pubblicata la circolare INPS n.57 con le specifiche per l’ottenimento dello sgravio contributivo biennale.

I datori di lavoro che intendono richiedere l’esonero contributivo devono inoltrare una richiesta in via telematica sul portale INPS nel cassetto previdenziale. Per l’ottenimento del codice 6Y si deve indicare nell’oggetto “esonero contributivo biennale Legge n.208/2015” e nel testo: “Richiedo attribuzione del codice di autorizzazione 6Y ai fini dell’esonero contributivo introdotto dalla Legge n.208/2015, art.1, commi 178 e seguenti”, come da disposizioni dell’amministrazione.

La circolare precisa che le aziende che hanno già ottenuto il codice autorizzativo 6Y nel 2015, non dovranno richiederlo nuovamente per il 2016: sono le sole imprese che effettueranno assunzioni a tempo indeterminato per il 2016 che dovranno presentare domanda per l’ottenimento. L’Inps precisa che non c’è un termine perentorio entro il quale richiedere l’agevolazione, tuttavia, è indicato che dev’essere richiesto prima della trasmissione della denuncia contributiva del primo mese in cui si intende applicare l’esonero.

La decontribuzione ammonta al 40% dei oneri previdenziali dovuti dall’azienda per tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2016. Il limite massimo dell’esonero scende dagli € 8060 del 2015 ai 3250 € del 2016. anche la durata dell’esonero è stata ridimensionata da 36 a 24 mesi. L’esonero può essere richiesto da tutti i datori di lavoro, anche agricoli. Restano esclusi dal beneficio i lavoratori domestici e gli apprendisti.

Ci sono due condizioni fondamentali per usufruire dell’agevolazione: la prima è che il lavoratore non abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con qualsiasi datore di lavoro nei sei mesi precedenti all’assunzione; la seconda è che il lavoratore non deve aver avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato né con il datore di lavoro richiedente né con aziende controllate o collegate a quest’ultimo nei dei tre mesi antecedenti l’entrata in vigore della Legge di Stabilità (28/12/2015 data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

La circolare Inps, in realtà, non ha introdotto sostanziali novità riconfermando in ampia parte quanto era già stato previsto per l’anno scorso. Tuttavia, al punto 8 della circolare, particolare attenzione è dedicata ai casi di cumulabilità con altri incentivi di natura economica, tra questi:

  1. incentivi per assunzioni per lavoratori disabili (ex art.13 L.68/1999)
  2. “bonus” di € 5.000,00 per assunzioni di giovani genitori (D.M. 19/11/2010)
  3. beneficiari di trattamenti Naspi (ex art.2 c.10bis L. 92/2012)
  4. incentivi previsti dal programma “Garanzia Giovani” (D.M. 08/08/2014)

Per una trattazione più ampia si rimanda al testo della circolare sul sito Inps.

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