RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO: ESTENSIONE DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE

L’art. 2 del D. Lgs. 81/2015 ha esteso l’ambito di applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

A partire dal 1 gennaio 2016 tale disciplina si applicherà:

  • ai lavoratori di cui all’art. 2094 c.c. ovvero coloro che prestano il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore;
  • ai rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro a carattere esclusivamente continuativo, personale e sottoposte al potere organizzativo del committente con riferimento alle modalità di esecuzione nonché ai tempi e luogo di lavoro.

Potranno essere ancora conclusi contratti di collaborazione nella forma di contratti d’opera (art. 2222 c.c.) o di collaborazione coordinata e continuativa solo nei casi in cui potere organizzativo non sia riconducibile al committente ma al prestatore d’opera che, quindi, potrà organizzare autonomamente la propria attività, anche in termini di tempi e luogo. L’art. 2, co. 3, del sopracitato decreto, al fine di garantire la genuinità di tali collaborazioni, ha introdotto la possibilità per le parti di richiedere alle commissioni di cui all’art. 76 del D. Lgs. 276/2003 la certificazione di tali contratti.

Sono in ogni caso escluse dall’estensione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato le collaborazioni:

  • instaurate a seguito di apposita disciplina contenuta nei C.C.N.L.;
  • rese nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali sia necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
  • le attività prestate nell’esercizio di funzioni di amministratore e sindaco si società, partecipazione a collegi sindacali;
  • rese a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali.logo_Donati_email