Contratti di solidarietà: istruzioni operative

Il Ministero del Lavoro con la circolare n. 25 del 12 ottobre 2015 ha reso note le istruzioni operative da seguire a partire dal 1 gennaio 2016 al fine di richiedere la riduzione contributiva prevista dal DM n. 17981/2015 collegata alla stipula di contratti di solidarietà “difensivi”.

Nello specifico, tale sgravio è rivolto alle aziende che stipulano o hanno in corso “contratti collettivi aziendali” con i quali si stabilisce una riduzione dell’orario di lavoro, in misura superiore al 20%, al fine di evitare il licenziamento dei dipendenti considerati in esubero. La riduzione contributiva riconosciuta è pari al 35% della contribuzione a carico azienda e si riferisce ai contratti di solidarietà stipulati successivamente al 21 marzo 2014.

Sulla base di quanto disposto nella circolare dal Ministero del Lavoro, le domande dovranno essere presentate mediante l’apposito format individuato dalla circolare di cui sopra entro i 30 giorni successivi la stipula dei contratti di solidarietà (per i contratti in essere i 30 giorni decorrono dalla pubblicazione della circolare in commento). Le istanze dovranno essere firmate digitalmente e inviate telematicamente alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del Lavoro, all’INPS e alla DTL competente per territorio, apponendo alla domanda una marca da bollo di 16 euro e allegando una relazione in cui vengono illustrati gli strumenti volti a migliorare la produttività o l’eventuale piano degli investimenti programmati adottati dall’azienda.

Le domande che verranno presentate tardivamente o che abbiano ad oggetto una riduzione dell’orario non conforme ai requisiti di legge, ovvero in misura inferiore al 20% saranno respinte. Diversamente, nei casi in cui manchi la firma digitale o la documentazione allegata, è prevista la possibilità di regolarizzare le istanze inviate.

Entro 120 giorni dall’invio dell’istanza il Ministero del Lavoro dovrà adottare il provvedimento di concessione o la comunicazione di diniego della riduzione contributiva, comunicandolo contestualmente anche all’INPS.

Il provvedimento di concessione avrà una durata massima di 12 mesi e la quantificazione dello sgravio dovrà essere effettuata sulla base delle retribuzioni percepite dai lavoratori nel corso dell’anno precedente, rivalutate all’anno di fruizione del beneficio, e della riduzione oraria disposta dal contratto di solidarietà.

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