Impianti audiovisivi e strumenti di controllo ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970 – Indicazioni operative
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le linee interpretative ed operative per l’ istallazioni di impianti audiovisivi nei luoghi di lavoro.
Tali linee interpretative ed operative intervengono secondo quanto previsto dalla nota n. 299 del 28 novembre 2017. Numerose le istanze pervenute da parte di imprese che intendono procedere all’ istallazione di impianti di allarme o antifurto. E’ altresì previsto l’utilizzo di videocamere o fotocamere che si attivano, automaticamente, in caso di intrusione da parte di terzi all’ interno dei luoghi di lavoro.
Il collocamento degli impianti, essendo finalizzato alla tutela del patrimonio aziendale, rientra nelle fattispecie previste dell’art. 4 della L. 300/70 ed è soggetta pertanto al preventivo accordo con RSA, RSU o all’autorizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro.
Con lo scopo di uniformare l’operatività degli Uffici Territoriali l’ INL fornisce alcune indicazioni operative finalizzate a velocizzare il rilascio delle autorizzazioni necessarie all’ istallazione degli impianti. Si chiarisce che:
– non sussiste alcuna possibilità di controllo “preterintenzionale” sul personale qualora le telecamere o fotocamere si attivino esclusivamente attraverso l’impianto di allarme. Non scaturiscono, pertanto, impedimenti al rilascio del provvedimento.
– Risulta evidente l’esigenza di celerità nell’ attivazione dei predetti impianti. Per tale ragione gli Uffici dell’ INL sono espressamente invitati a rilasciare il provvedimento autorizzativo in tempi assolutamente rapidi. Tenendo peraltro in considerazione l’inesistenza di qualunque valutazione istruttoria.