DETASSAZIONE DEL WELFARE AZIENDALE

L’articolo 23 del D.D.L. “Legge di bilancio 2017” introduce delle novità in tema di welfare aziendale, integrando l’art. 51, comma 2, del TUIR con la lettera f-quater.

In base a tale disposizione sul welfare aziendale, infatti, non concorrono a formare  reddito “i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie”. Questa esenzione non è subordinata ad alcun limite di importo per i contributi versati dal datore di lavoro.

Le prestazioni oggetto del welfare aziendale sono quelle indicate all’art. 2, comma2, lettera d), numeri 1) e 2) del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010 :

“1) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria da garantire a persone non autosufficienti al fine di favorire l’autonomia e la permanenza a domicilio, con particolare riguardo all’assistenza tutelare, all’aiuto personale nello svolgimento delle attività quotidiane, all’aiuto domestico familiare, alla promozione di attività di socializzazione volta a favorire stili di vita attivi, nonché le prestazioni della medesima natura da garantire presso le strutture residenziali e semi-residenziali per le persone non autosufficienti non assistibili a domicilio, incluse quelle di ospitalità alberghiera;

2) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, correlate alla natura del bisogno, da garantire alle persone non autosufficienti in ambito domiciliare, semiresidenziale e residenziale, articolate in base alla intensità, complessità e durata dell’assistenza”.

L’art. 23 del disegno di legge in esame fornisce anche un’interpretazione dell’art. 51, comma 2, lett. f),del TUIR che prevede la non inclusione nel reddito imponibile per “l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR per le spese sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto(art. 100, comma 1 TUIR)”. In particolare, viene chiarito che le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, nel settore privato o pubblico, in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale.

Viene, infine, disposto che, ai fini dell’applicazione di quanto sopra indicato, non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva del 10%:

“a) i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme indicate al comma 182 dell’art.1 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 quali: “i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188 del medesimo articolo, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa”, anche se eccedenti i limiti indicati all’articolo 8, commi 4 e 6, del Decreto Legislativo n. 252 del 2005. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini dell’applicazione delle previsioni di cui all’articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005;

b) i contributi di cui all’ 51, comma 2, lettera a) del TUIR, cioè quelli riguardanti “assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-ter) del TUIR, per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e-ter)”, per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182, art.1 della L. 28 dicembre 2015, n. 208, anche se eccedenti i limiti indicati nell’ articolo 51, comma 2, lettera a).

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