Controlli a distanza: cosa dice la Cassazione

La recente sentenza di Cassazione n°19922 del 5 ottobre 2016 torna su un tema in costante evoluzione, il “controllo a distanza”. Nel caso in oggetto la Suprema Corte ha ribadito un orientamento già consolidato: i controlli a distanza (previsti dall’art.4 L.300/1970, e dal recente D. Lgs. 151/2015) non possono essere utilizzati ai fini del licenziamento e sono vietati anche se hanno solo carattere difensivo, vale a dire, finalizzati a provare inadempimento contrattuale del lavoratore.

Nel caso in analisi, un dipendente veniva licenziato dalla società per giusta causa e gli veniva contestato di non aver effettuato l’attività lavorativa prevista perché da controlli effettuati tramite sistema satellitare gps presente sull’autovettura aziendale, il lavoratore si trovava altrove nei giorni e negli orari previsti.

Già in primo grado il giudice aveva dato ragione al dipendente: la società non aveva dimostrato l’effettiva mancata esecuzione della prestazione lavorativa da parte del dipendente non potendo utilizzare i dati dal sistema gps, di fatto, questo non può valere come fonte di prova dell’inadempimento perché vietato dalla legge e tenuto conto di un precedente accordo sindacale che consentiva l’istallazione dei navigatori satellitari sulle auto aziendali ma prevedeva espressamente la loro non utilizzabilità ai fini del controllo a distanza.

Nelle motivazioni della Corte di Cassazione è stata confermata l’illegittimità dei controlli a distanza effettuati in violazione della legge, e la loro inutilizzabilità come fonti di prova di inadempimento contrattuale:

  • il sistema satellitare, consentendo un controllo ex ante per l’azienda, dev’essere utilizzato a fini di sicurezza e tutela dell’incolumità del lavoratore, indipendentemente da sospetti sull’attività del dipendente;
  • il datore di lavoro può istallare apparati di controllo che rilevino anche dati relativi all’attività relativa dei propri dipendenti ma non può utilizzare questi dati per dimostrare un inadempimento contrattuale;
  • il gps consentirebbe un controllo quasi illimitato, ben oltre l’ordinaria attività lavorativa, e non può essere considerato come finalizzato alla tutela del patrimonio e dell’immagine aziendale, venendo meno la nozione di “controllo difensivo”

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