PROROGHE CIGS: QUANDO SI APPLICA LA VECCHIA NORMATIVA
Il D.Lgs. 148/2015 ha modificato la disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto. Con particolare riferimento alla CIGS, il Ministero del Lavoro è intervenuto con la circolare n. 30 dello scorso 9 novembre, aggiungendo ulteriori chiarimenti rispetto a quanto già previsto nella precedente circolare n. 24/2015.
Di seguito i chiarimenti indicati nella circolare di cui sopra.
Campo di applicazione: tra le imprese interessate dalla CIGS di cui all’art. 20, D.Lgs. 148/2015, vi rientrano anche le cooperative e loro consorzi che si occupano sia di trasformazione che di manipolazione di prodotti agricoli.
Modalità di presentazione delle domande di proroga: per le istanze di proroga dei trattamenti di CIGS per ristrutturazione, riorganizzazione e contratti di solidarietà relative ai programmi la cui durata iniziale era pari a 24 mesi, anche se presentate successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015, verrà comunque applicata la previgente normativa purché la domanda relativa al primo anno sia stata presentata entro il 23 settembre 2015.
Esclusioni: sono esclusi dal trattamento CIGS, per qualsiasi causale, i lavoratori che hanno già fruito del trattamento di sospensione o riduzione dell’orario lavorativo (anche ai sensi della previgente normativa) in riferimento a una crisi aziendale per cessazione attività produttiva dell’unità locale.