Lavoro accessorio e compatibilità con misure di sostegno al reddito
A seguito delle modifiche introdotte alla disciplina del lavoro accessorio dagli artt. 48 – 50 del D.Lgs. 81/2015, la recente circolare Inps numero 170 del 13/10/2015 ha fornito chiarimenti circa eventuali casi di compatibilità e cumulabilità tra prestazioni di lavoro accessorio e misure di sostegno al reddito erogate dall’istituto stesso.
L’attività di lavoro accessorio che generi una remunerazione non superiore a € 3.000 per anno civile è compatibile con trattamenti di cassa integrazione guadagni. Nel caso in cui ci sia uno sforamento di tale soglia, nel limite compreso da € 3.000 a € 7.000, il cumulo tra lavoro accessorio e prestazioni di sostegno al reddito sarà solo parzialmente cumulabile e si applicherà la disciplina ordinaria in materia di compatibilità e cumulabilità parziale. E’ inoltre necessario darne preventiva comunicazione all’Istituto, pena la decadenza dal diritto al trattamento per il beneficiario.
Trattamenti di indennità di mobilità sono interamente cumulabili con il lavoro accessorio nel limite complessivo di € 3.000 per anno civile. Per i compensi superiori tale limite e fino a € 7.000, il reddito da lavoro accessorio sarà parzialmente compatibile e cumulabile con la mobilità nei limiti previsti dall’art. 9, c 9, L.223/91. Anche in questo caso l’eventuale beneficiario è tenuto a dare preventiva comunicazione all’Inps.
Analogamente, gli stessi criteri e limiti sono applicati anche con i trattamenti di sostegno alla disoccupazione (Naspi), ma per remunerazioni da lavoro accessorio tra i 3.000 e 7.000 euro, l’importo della Naspi sarà diminuita fino all’80%.