PENSIONE ANTICIPATA: OPZIONE DONNA

La c.d. opzione donna è un regime sperimentale introdotto dalla Legge Maroni (art. 1 co. 9 della L. n. 243/2004) che consente alle donne di anticipare l’accesso al trattamento pensionistico.

Le regole ordinarie dell’opzione donna prevedono, in alternativa:

  • Il perfezionamento di almeno 41 anni e mezzo di contributi indipendentemente dall’età anagrafica (c.d. pensione anticipata);
  • Il raggiungimento dell’età anagrafica, che per le lavoratrici del settore privato è di 63 anni e 9 mesi (64 anni e 9 mesi per le autonome e 66 anni e 3 mesi per le dipendenti pubbliche), unitamente a 20 anni di contributi.

Con l’opzione donna, invece, le lavoratrici iscritte alla previdenza obbligatoria in possesso di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995, che perfezionano i requisiti pensionistici individuati dalla Legge di cui sopra entro il 31 dicembre 2015, ovvero che abbiano 57 anni e 3 mesi di età unitamente a 35 anni di contributi, possono anticipare la pensione optando per un assegno calcolato interamente con il metodo contributivo (più svantaggioso rispetto a quello retributivo).

Il termine del 31 dicembre 2015 è da considerarsi come la scadenza entro cui perfezionare detti requisiti anche se il rapporto cesserà in data successiva.

Per questa tipologia di prestazione resta in vigore la c.d. “finestra mobile” secondo la quale l’assegno viene erogato dopo 12 mesi (18 mesi per le lavoratrici autonome).

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