CONTRATTI DI SOLIDARIETA’: LO SGRAVIO CONTRIBUTIVO SARA’ LEGATO ALL’INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA’
Il decreto interministeriale dell’Economia e del Lavoro n. 17981/2015, approvato lo scorso 14 settembre, ha modificato i requisiti in presenza dei quali le aziende che hanno stipulato contratti di solidarietà difensivi possono beneficiare dello sgravio contributivo. Dal 1 gennaio 2016, al fine di poter usufruire della riduzione del 35% della contribuzione a carico dei datori di lavoro, le aziende che hanno sottoscritto contratti di solidarietà difensivi, che prevedano una riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, dovranno dimostrare di aver adottato strumenti che consentano di incrementare l’attività produttiva in misura analoga a quella dell’agevolazione fiscale o, in alternativa, un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo.
L’operatività di tale agevolazione dovrà essere definita mediante l’adozione di un apposito decreto e potrà essere concessa per un periodo non superiore alla durata dei contratti di solidarietà e, comunque, per un massimo di 24 mesi. La domanda dovrà contenere la documentazione relativa agli strumenti per il miglioramento della produttività adottati o all’eventuale piano di investimenti approvato e dovrà essere inviata all’INPS e alla DTL competente entro e non oltre 30 giorni successivi alla stipula del contratto (per i contratti già in corso entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare attuativa). L’accoglimento o il diniego dello sgravio contributivo sarà comunicato entro 120 giorni dalla ricezione della domanda.