Nel Decreto Fiscale la Solidarietà Fiscale negli Appalti
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n°124/2019 (c.d. collegato fiscale alla legge di bilancio 2020), il legislatore introduce la solidarietà fiscale per i Committenti. L’intento è quello di contrastare l’interposizione di manodopera illecita e tutelare l’Erario.
Tale regime entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2020.
In tutti i casi di affidamento di un’opera o di un servizio (appalto, subappalto) i Committenti sono tenuti al versamento delle ritenute fiscali sulle retribuzioni del personale dipendente (cd solidarietà fiscale), occupato nell’appalto, operate dalle imprese appaltatrici e dalle imprese subappaltatrici nel corso di durata del contratto.
COME SI DOVRÀ’ OPERARE?
- L’impresa appaltatrice o subappaltatrice è tenuta a versare l’importo corrispondente alle ritenute effettuate, comprensivo di addizionali, al Committente, con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza mensile (giorno 16 del mese successivo), sul conto corrente bancario o postale indicato dal Committente;
- Il Committente esegue il versamento entro il termine previsto (il 16 del mese successivo) indicando nella delega di pagamento il codice fiscale del soggetto che ha effettuato le ritenute ed entro 5 giorni comunica alle imprese, tramite PEC, l’effettuazione del pagamento. È fatto divieto al committente di utilizzare tali somme in compensazione con proprie situazioni creditorie;
- Per favorire un riscontro degli importi dovuti, le imprese devono trasmettere via PEC al Committente, entro il termine di cui al punto 1):
- Un elenco nominativo dei lavoratori coinvolti, identificati mediante codice fiscale, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate, l’ammontare della retribuzione e il dettaglio delle ritenute fiscali operate;
- Tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento;
- Dati identificativi del bonifico effettuato al Committente.
- Nel caso in cui alla data di cui al punto 1), le imprese appaltatrici siano titolari di un credito derivante da corrispettivi spettanti e non ancora ricevuti, possono chiedere al Committente di compensare tali somme con l’importo delle ritenute da versare.
QUALI SONO LE RESPONSABILITÀ’ DELL’IMPRESA APPALTATRICE?
Nel caso in cui le imprese appaltatrici e subappaltatrici non rispettino l’iter procedurale della solidarietà fiscale, il Committente è tenuto a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa dandone comunicazione all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente.
Inoltre, l’impresa appaltatrice non può tentare un’azione esecutiva per il soddisfacimento del credito, il cui pagamento è stato sospeso, fin quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute relative alla solidarietà fiscale.
QUALI SONO LE RESPONSABILITÀ’ DEI COMMITTENTI?
I Committenti sono responsabili del tempestivo versamento delle ritenute entro il limite della somma dell’ammontare dei bonifici ricevuti ed entro il termine dovuto.
Inoltre, hanno responsabilità integrale nel caso non abbiano comunicato tempestivamente all’impresa appaltatrice gli estremi del conto corrente bancario o postale su cui effettuare il versamento delle ritenute.
CASI DI ESCLUSIONE:
Le imprese appaltatrici e subappaltatrici non rientrano in tale disciplina, e quindi possono continuare a versare le ritenute fiscali con le attuali modalità, qualora:
- Risultino in attività da almeno 5 anni o nel corso dei due anni precedenti abbiano eseguito versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a 2 milioni;
- Non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori a euro 50.000,00 e per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.
In tale casistica, per le imprese è esclusa la facoltà di avvalersi dell’istituto della compensazione ai fini dell’estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori maturati durante l’esecuzione del contratto.