CERTIFICAZIONE CO.CO.CO.: NUOVO RUOLO PER I CDL

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A seguito dell’entrata  in vigore del D.lgs. 81/2015 recante una disciplina organica dei contratti di lavoro, viene riconosciuta ai Consulenti del Lavoro   una nuova funzione. Sulla base di quanto disposto dall’art. 2 del citato decreto i CdL avranno un ruolo fondamentale nell’assistere i lavoratori nell’ambito della procedura di certificazione volta a garantire l’effettiva natura autonoma dei rapporti di collaborazione instaurati a decorrere dal 1 gennaio 2016.

La Fondazione Studi CdL, al fine di delineare delle linee guida da seguire per la certificazione dei rapporti di collaborazione, ha analizzato i requisiti individuati dall’art. in commento, in presenza dei quali scatta la presunzione di subordinazione ovvero “prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”. I principali aspetti da prendere in considerazione, al fine di valutare la genuinità delle collaborazioni, sono i seguenti:

  • Caratteristiche dell’attività: la prestazione non deve avere natura esclusivamente personale in quanto il collaboratore non offre le proprie energie lavorative, come nel lavoro subordinato, ma svolge in maniera autonoma, anche se in modo coordinato con il committente, un’attività finalizzata alla realizzazione di un’opera o un servizio;
  • Durata della prestazione lavorativa: la prestazione lavorativa ha una durate temporale limitata e si conclude con la realizzazione dell’opera o servizio oggetto del contratto. Può tuttavia succedere che la prestazione non si esaurisca al raggiungimento di un determinato risultato e che quindi si ripeta nel tempo e, in questo caso, è necessario che la stessa sia funzionale ad un’attività o un’esigenza specifica del committente;
  • Modalità di esecuzione: al di là del naturale coordinamento tra le parti, le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa non possono essere organizzate dal committente specie per quel che concerne i tempi e il luogo di lavoro che devono poter essere determinati in autonomia dal collaboratore.