Welfare: chiarimenti sull’Iva e sugli amministratori

In tema Welfare, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti sul corretto trattamento dell’Iva delle spese connesse al progetto Welfare e su come deve essere configurata la categoria degli Amministratori.

Il quesito

Per l’instaurazione di un piano welfare , l’istante propone due categorie:

1) i 3 dipendenti della società;

2)i 3 amministratori della società. La società precisa che nel consiglio di amministrazione solo uno degli amministratori percepisce compensi, la restante parte svolge l’incarico a titolo gratuito.

I benefit previsti dal piano welfare proposto dall’azienda sono i seguenti:

  • trattamenti estetici presso un centro estetico convenzionato;
  • Rimborso per iscrizione e frequenza a corsi di lingua in strutture scelti dal beneficiario a favore dei loro familiari. Ciò è consentito al di fuori dell’orario scolastico e sulla base delle esigenze personali di ciascuno.

I dipendenti utilizzeranno i benefit qualora l’istante stipuli una convenzione con un centro estetico selezionato. Quest’ultimo fatturerà il servizio direttamente al datore di lavoro in modo che il dipendente non sostenga alcun esborso.

Per il rimborso dei corsi linguistici, i beneficiari, presenteranno il titolo di spesa al datore di lavoro, che provvederà a rimborsarli in busta paga.

Per i servizi non fruiti, i beneficiari non potranno ottenere alcun rimborso né direttamente né indirettamente.

Posto ciò, l’istante chiede all’Agenzia delle Entrate se:

  • Il regime di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente previsto per i piani di welfare aziendale possa trovare applicazione anche per i benefit erogati in favore degli amministratori che non percepiscono alcun compenso;
  • I trattamenti di estetica rientrano tra i benefit previsti all’articolo 51, comma 2, lettera f), del TUIR, e se l’IVA pagata sull’acquisto degli stessi sia detraibile ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
  • I corsi di formazione linguistica a favore dei familiari dei lavoratori siano inquadrabili tra i benefit di cui all’articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del TUIR;

 La risposta dell’Agenzia delle entrate

  • Per il regime di non concorrenza alla formazione del reddito da lavoro dipendente per la categoria degli amministratori, l’ADE asserisce che non sussiste il requisito della categoria omogenea di dipendenti. Ciò poiché solo uno degli amministratori è retribuito. Da quanto esposto sembrerebbe che il welfare si configuri come una forma di retribuzione degli altri due amministratori. In tal modo ci sarebbe una violazione dei principi di capacità contributiva e di progressività dell’imposizione.
  • Per ciò che attiene al secondo quesito, i trattamenti di estetica non sono inquadrabili tra i benefit di cui all’art. 51, comma 2, lettera f, del TUIR, ma bensì come servizi alla persona. Non hanno rilevanza sociale come richiesto dalla normativa e quindi devono concorrere alla formazione del reddito. In merito alla detraibilità dell’IVA sull’acquisto dei trattamenti estetici, l’ADE afferma che l’Iva non è detraibile perché relativa ad acquisti non inerenti all’oggetto sociale della società istante;
  • I corsi di formazione linguistica rappresentano prestazioni comunque riconducibili alle finalità educative e di istruzione così come previsto dall’art. 51, comma 2, lettera f-bis del TUIR. Ciò indipendentemente dalla tipologia di struttura pubblica o privata che li eroga. I corsi di formazione linguistica a favore dei familiari dei lavoratori possono anche essere rimborsati dal datore di lavoro.