Orario di lavoro: sussiste l’obbligo di istituire un sistema di misurazione della durata

Al fine di garantire l’effettiva tutela dei diritti previsti dalla direttiva sull’orario di lavoro e della Carta, gli Stati membri dell’UE devono imporre ai datori di lavoro l’obbligo di istituire un sistema oggettivo, affidabile ed accessibile che consenta la misurazione della durata dell’orario di lavoro quotidiano svolto da ogni lavoratore in forza nell’impresa mediante un sistema di rilevazione delle presenze (lo Studio Donati in collaborazione con la Deal srl fornisce la possibilità di usufruire di un servizio di rilevazione delle presenze raggiungibile al seguente link).

È quanto stabilito dalla Corte di giustizia UE a seguito della sentenza C-55/18 consultabile al seguente link del 14 maggio 2019 la quale chiarisce, che dovranno essere gli Stati membri a definire le modalità concrete di attuazione del siffatto sistema, in particolare la forma che esso deve assumere, tenendo conto, di ogni settore di attività interessato e delle dimensioni di ciascun impresa. Con la succitata sentenza, la Corte di giustizia UE ha fornito chiarimenti in merito alla mancanza, all’interno di una banca, di un sistema di registrazione dell’orario di lavoro giornaliero svolto dai lavoratori impiegati nella stessa.

La Causa

Un sindacato spagnolo ha presentato un ricorso dinanzi alla Corte centrale spagnola diretto contro la banca, chiedendo una sentenza che dichiarasse l’obbligo a carico dell’impresa, di istituire un sistema di registrazione dell’orario di lavoro giornaliero svolto dal personale dipendente, che consentisse di verificare l’effettivo rispetto, da una parte degli orari di lavoro stabiliti, e dall’altra dell’obbligo di trasmettere ai rappresentanti sindacali le informazioni relative al lavoro straordinario effettuato mensilmente.

Il Giudice ha richiesto l’intervento della corte di giustizia UE per chiarire se:

  • La normativa spagnola abbia adottato le misure necessarie per garantire l’effettività dei limiti di durata dell’orario di lavoro e del riposo settimanale e giornaliero stabilito per i lavoratori a tempo pieno che non si siano impegnati in forma espressa in modo individuale o collettivo a fornire ore di straordinario
  • Se dalla normativa nazionale non si possa dedurre l’obbligo per le imprese di instaurare un sistema di registrazione dell’orario giornaliero di lavoro effettivo per i lavoratori a tempo pieno

LA SENTENZA DELLA CORTE UE

Nella sentenza C55/18, la Corte di giustizia UE rileva anzitutto che il diritto di ciascun lavoratore a una limitazione della durata massima della giornata di lavoro e dei periodi di riposto costituisce un diritto sociale dell’Unione espressamente sancito all’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti UE. Con l’intento di garantire l’osservanza di tale diritto fondamentale, le disposizioni della direttiva 2003/88 (direttiva UE sull’orario di lavoro), non possono essere oggetto di interpretazione restrittiva a scapito dei diritti sanciti da quest’ultima.

Il lavoratore deve essere considerato la parte debole del rapporto di lavoro, pertanto si rileva necessario vietare al datore di lavoro di disporre della facoltà di imporgli una restrizione dei suoi diritti.

Alla luce di quanto rilevato la Corte dichiara dunque che al fine di assicurare l’effetto utile dei diritti previsti dalla direttiva sull’orario di lavoro e dalla Carta dei diritti UE, gli Stati membri devono imporre ai datori di lavoro l’obbligo di istituire un sistema oggettivo, affidabile e accessibile che consenta la misurazione della durata dell’orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore impiegato nell’azienda mediante un sistema di rilevazione delle presenze.

Spetta agli Stati membri stabilire i metodi di rilevazione.