Welfare Aziendale obbligatorio nel CCNL

Welfare Aziendale obbligatorio nel CCNL per la piccola e media industria metalmeccanica e della installazione di impianti

Dando seguito a quanto previsto dall’Art. 52 del CCNL per la piccola e media Industria metalmeccanica e della installazione di impianti, le imprese del settore si sono impegnate ad erogare 150€ a titolo di Welfare.

Le somme, dovranno essere erogate entro il 15 gennaio di ogni singolo anno, il lavoratore dovrà usufruirne entro il 31 dicembre dell’anno di erogazione.

LAVORATORI AVENTI DIRITTO

Hanno diritto alle misure previste dal CCNL i lavoratori che superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre, con contratto a:

  • Tempo indeterminato;
  • Tempo determinato con 3 mesi di anzianità (anche non consecutivi) nel corso di ciascun anno;

Non rientrano nei beneficiari i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nell’anno di riferimento.

I lavoratori Part-time hanno diritto al Welfare pieno e non riproporzionato.

Per i lavoratori assunti in regime di somministrazione, secondo il principio di non discriminazione sancito dall’articolo 35 Comma 4 Legge 81/2015, le imprese interessate, dovranno comunicare alle società di somministrazione quanto stabilito dall’accordo di rinnovo in materia di Welfare.

Il CCNL prevede che le somme erogate a titolo di Welfare, siano riconosciute un’unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori riassunti più volte con varie tipologie contrattuali.

Vi è indicazione espressa della possibilità di destinare il proprio credito Welfare al fondo di previdenza contrattuale secondo le regole e le modalità previste dal fondo

In caso di accordi collettivi, le parti firmatarie dei medesimi accordi potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previste dall’Art 52 del CCNL