L’ANPAL ha pubblicato il Decreto per l’avvio del cosiddetto “Bonus SUD”

 

L’ANPAL ha pubblicato il 19/04/2019 il Decreto per l’avvio del cosiddetto “Bonus SUD”

Con grande stupore dei Consulenti del Lavoro e delle Aziende il provvedimento specifica che la decorrenza del beneficio non sarà dal 1° gennaio 2019, ma dal 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2019. Non potranno quindi beneficiare di questo sgravio le aziende che in attesa della pubblicazione del decreto, abbiano comunque assunto personale con requisiti agevolabili.

Di seguito una sintesi dei requisiti per poter beneficiare del “Bonus SUD 2019” :

A chi spetta

Datori di lavoro privati che assumano, nel periodo compreso tra il 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2019, persone in possesso delle seguenti caratteristiche:

  1. a) lavoratori di età compresa tra i 16 anni e 34 anni di età;
  2. b) lavoratori con 35 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017.

Questi lavoratori non devono aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro.

L’incentivo spetta esclusivamente laddove la sede di lavoro, per la quale viene effettuata l’assunzione, sia ubicata nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore.

L’incentivo è riconosciuto esclusivamente per le seguenti tipologie contrattuali:

  1. a) contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
  2. b) contratto di apprendistato professionalizzante.

L’incentivo è riconosciuto anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato (per tale fattispecie non è richiesto il requisito di disoccupazione negli ultimi 6 mesi).

Ammontare del beneficio:

L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.

L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2021.

E’ compatibile con gli incentivi per assunzione di lavoratori percettori del Reddito di Cittadinanza, con l’incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori under 35 previsto dal decreto dignità (in attesa di regolamentazione),  nonché ( nei limiti massimi di intensità di aiuto previsti dai regolamenti europei in materia di aiuti di stato) con altri incentivi di natura economica introdotti e attuati dalle Regioni del Mezzogiorno in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nel territorio di tali Regioni.

Questo incentivo si colloca tra gli incentivi Europei soggetti alle regole del “de minimis”, bisognerà attendere circolare INPS per la piena operatività.