Obbligo negoziale e deducibilità del Piano Welfare

 

L’Agenzia delle Entrate rispondendo ad un Interpello ordinario, ha chiarito il concetto di Obbligo Negoziale e la correlata deducibilità piena del Piano Welfare.

In breve, l’Istante ha presentato un Piano Welfare per le seguenti categorie con i relativi benefit:

  • Agevolazioni per la categoria dei manager (amministratore unico e direttore di sala) i quali avranno a disposizione diritto all’assistenza domiciliare per i familiari anziani previa convenzione con struttura privata con servizi socio-assistenziali e alla frequenza a un corso privato di lingua per i figli.
  • Benefit per la categoria degli addetti alla sala (previsto un servizio di check-up cardiaco presso una struttura sanitaria convenzionata).

L’instante inoltre ha evidenziato che:

– il Regolamento aziendale con cui vengono definite le modalità di accesso e fruizione del Piano Welfare è vincolante per l’Azienda per tutta la sua durata temporale in quanto una volta acquisito dai Lavoratori assume natura di contratto e quindi fonte di obbligo negoziale;

– la fruizione dei benefit avverrà nel corso di un determinato periodo d’imposta. Per la mancata fruizione dei benefit del piano i lavoratori non possono ricevere (nemmeno indirettamente) alcuna somma di denaro nemmeno dall’erogatore del servizio (nemmeno a titolo di rimborso totale o parziale);

– la manifestazione di volontà da parte del soggetto lavoratore produce diritti e obblighi in capo a tutti i soggetti coinvolti nell’erogazione dei servizi.

DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE SOSTENUTE PER I BENEFIT

Per quanto attiene alle spese sostenute dalla società per l’erogazione dei vari benefit nei confronti:

– degli addetti alla sala;

– dell’amministratore unico;

– del direttore di sala;

l’Agenzia delle Entrate ha specificato che, in ragione di quanto previsto dal contenuto del regolamento aziendale, sono interamente deducibili da parte della società ai sensi dell’art. 95 del Tuir.

OBBLIGO NEGOZIALE

Affinché si configuri un “Obbligo Negoziale”, Il regolamento non deve esse ne revocabile né modificabile unilateralmente ed autonomamente da parte del Datore di lavoro. Qualora esso sia modificabile unilateralmente dall’Impresa esso verrebbe inquadrato come atto volontario e pertanto non si configurerebbe un obbligo negoziale.