Come devono essere gli obiettivi per avere il Premio di Risultato?

L’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento del Premio di Risultato con la Risoluzione n. 78


Rispondendo ad un interpello ordinario, l’ADE ha fornito un ulteriore chiarimento in merito alla detassazione del Premio di Risultato.

L’istante ha posto come quesito la definizione degli obiettivi e i relativi parametri di misurazione, relativi al Premio di Risultato previsto per l’anno 2017, con erogazione prevista nel 2018: in particolare la società richiede la correttezza di prendere a base come parametro di redditività il valore dell’EBIT (reddito operativo aziendale) predeterminato in senso assoluto, per quanto riguarda l’obiettivo dell’efficienza, l’istante prende in considerazione il parametro del miglioramento del rispetto dei tempi di consegna.

L’Agenzia delle entrate ha precisato che per l’applicazione imposta sostitutiva del Premio di Risultato i CCNL devono prevedere dei criteri di misurazione e verifica degli incrementi, rispetto ad un periodo “congruo” definito dalla contrattazione, che rappresenta il periodo di maturazione del Premio di Risultato. (Art 2. Comma 2 Legge di stabilità 2016)

Alla fine del periodo previsto dal suddetto CCNL, per poter applicare la detassazione del Premio di Risultato si deve avere un incremento verificato e tangibile di produttività, redditività ed efficienza. La tangibilità di tale miglioramento è il principio cardine per l’applicazione del regime agevolato.

La durata del periodo deve essere stabilita obbligatoriamente tramite contrattazione collettiva di secondo livello e può essere indifferentemente annuale, o pluriennale dal momento che l’aspetto maggiormente rilevante è che il risultato conseguito dall’azienda in tale periodo sia misurabile e risulti migliore rispetto a quello antecedente l’inizio del periodo stesso.

L’ADE ribadisce che per usufruire della tassazione agevolata del Premio di Risultato, non è sufficiente il raggiungimento previsto dalla contrattazione di secondo livello, ma è anche necessario che il risultato conseguito dall’azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio.

La tassazione agevolata, deve ritenersi esclusa qualora l’erogazione del Premio di Risultato non sia subordinata al conseguimento di un obiettivo incrementale rispetto al risultato registrato dall’azienda all’inizio del periodo di maturazione del Premio di Risultato per quel medesimo parametro, bensì sia determinato dal raggiungimento di un dato obiettivo previsto dal contratto aziendale.

Nella situazione prospettata dall’istante, l’Agenzia delle Entrante, ha escluso la possibilità di applicare l’imposta sostitutiva sul Premio di Risultato prevista dall’art. 1, commi 182 e ss., della legge di Stabilità 2016 e ss.mm., in quanto l’obiettivo di redditività risulta costituito dal raggiungimento di un valore EBIT prefissato dal contratto aziendale, mentre quello dell’efficienza risulta connesso al numero di commesse, al miglioramento del rispetto dei tempi di consegna previsti nei rispettivi programmi.

Per poter applicare l’imposta sostitutiva del 10%, gli obiettivi devono essere posti in relazione con il periodo di maturazione del Premio di Risultato. Esempio: il valore dell’EBIT raggiunto nel 2017 deve risultare incrementale rispetto al valore EBIT raggiunto nel 2016. Stesso discorso per i tempi di consegna. Essi devono avere un risultato incrementale tangibile rispetto al periodo precedente.

L’Agenzia delle Entrate altresì ribadisce che se al termine del periodo congruo non si registri l’incremento previsto, e il datore di lavoro abbia erogato il Premio di Risultato applicando il regime agevolato, questi sarà tenuto, con la prima retribuzione utile al recupero delle imposte non versate in occasione dell’erogazione agevolata.