Chiarimenti ADE sul Welfare Aziendale

Lo Studio Donati, in collaborazione con la piattaforma di Welfare Aziendale Wel-Don, è costantemente in contatto con l’Agenzia delle Entrate al fine di poter chiarire a tutti i suoi clienti gli aspetti che rimangono ancora oscuri sulla tematica del Welfare Aziendale.

Nell’ambito di tale attività, lo Studio Donati prima di predisporre un Piano di Welfare Aziendale per un proprio Cliente, ha condotto un sondaggio interno alla Società Cliente al fine di constatare il reale interesse da parte dei lavoratori all’adesione ad un sistema premiante mediante Welfare Aziendale.

In seguito alla raccolta delle adesioni, lo Studio Donati ha provveduto alla stesura del Regolamento Aziendale per l’erogazione del PWA per le sole categorie di lavoratori interessati effettivamente a sfruttare tutti i vantaggi dell’erogazione dei premi tramite Welfare Aziendale piuttosto che in cash.

Sulla base di questa premessa, abbiamo chiesto all’ADE:

  1. Se è corretto prevedere un Regolamento del Piano Welfare destinato esclusivamente ai lavoratori che hanno aderito tramite sondaggio interno preventivo al piano welfare presentato dalla società;
  2. Quando è possibile portare in deduzione dal reddito di impresa della Società i premi erogati in base ai criteri previsti dal Regolamento Aziendale. In particolare, abbiamo chiesto se siano deducibili dal reddito d’impresa nell’anno di maturazione del premio stesso, indipendentemente dall’effettiva erogazione del premio al lavoratore;
  3. Se è corretto prevedere una erogazione trimestrale del premio in base ai criteri di maturazione previsti dal Regolamento Aziendale;
  4. Se è possibile prevedere un credito Welfare per la categoria di Amministratore ancorché l’Amministratore sia Socio della Società.

In merito a tali punti l’Agenzia delle Entrate chiarisce che:

  1. Se il Piano Welfare viene riconosciuto indifferentemente a tutti i dipendenti che hanno aderito al PWA, sulla base di un sondaggio interno, non viene meno la circostanza che l’offerta sia rivolta ad un “gruppo omogeneo di dipendenti” e pertanto trova applicazione la previsione di esclusione dal reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 51, co. 2, lett. f), del TUIR a prescindere dalla circostanza che, in concreto, solamente una parte di essi usufruiscano dei benefit in questione;
  2. Per quanto riguarda la deducibilità del PWA, in base al principio di cassa, necessario per determinare il reddito da lavoro dipendente, la retribuzione deve essere imputata in base al momento di effettiva percezione della stessa da parte del lavoratore. Il momento di percezione si ha, quando il benefit “esce dalla sfera patrimoniale dell’erogante per entrare in quella del dipendente”; di conseguenza, i premi erogati dal datore di lavoro, pur se maturati nell’esercizio precedente, dovranno essere dedotti nell’esercizio di effettiva erogazione del premio al lavoratore;
  3. Il regime fiscale agevolato può applicarsi anche all’acconto trimestrale a condizione che sia riscontrabile, al momento della relativa erogazione, un incremento in linea con l’obiettivo individuato dal Regolamento Aziendale;
  4. Il Legislatore ha stabilito che determinate erogazioni non devono sostanziarsi in erogazioni ad personam. Nel caso di specie, il benefit verrebbe fruito da una persona che, al tempo stesso, è Socio di maggioranza della Società nonché Amministratore Unico della medesima. L’ADE è dell’avviso che la fattispecie prospettata esuli dall’ambito applicativo delle richiamate disposizioni in materia di welfare aziendale. Ciò a motivo che il soggetto beneficiario delle erogazioni agevolate verrebbe, di fatto, a coincidere con la parte datrice di tali benefit, risultando al contempo fruitore dell’agevolazione in questione e soggetto che ha deliberato la stessa erogazione.

Per avere maggiori informazioni scriveteci a info@studiodonati.it