Sgravio contributivo per le aziende che favoriscono la conciliazione tra vita professionale e privata
Con la circolare n° 91 del 3 Agosto 2018, l’INPS chiarisce le modalità operative per l’attribuzione e la fruizione del beneficio per l’anno 2018 per i datori di lavoro che stipulano contratti collettivi aziendali contenenti misure volte a favorire la conciliazione tra vita lavorativa e vita privata dei lavoratori.
La legittima fruizione del beneficio previsto dal D.I. 12 settembre 2017 è subordinata al rispetto di alcuni requisiti sostanziali e formali. E’ essenziale che il datore di lavoro sottoscriva e depositi un contratto collettivo aziendale che contempli istituti specifici di conciliazione tra vita professionale e privata, migliorativi rispetto alle previsioni di legge, del CCNL di riferimento o di precedenti contratti aziendali.
Gli istituti di conciliazione devono essere minimo due tra quelli indicati nell’articolo 3 del decreto del 12 settembre 2017, di cui almeno uno rientrante o nell’area di intervento genitorialità (A) o nell’area di intervento flessibilità organizzativa (B).
Di seguito le misure individuate nel decreto interministeriale:
- AREA DI INTERVENTO GENITORIALITÀ
- estensione temporale del congedo di paternità, con previsione della relativa indennità;
- estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o di integrazione della relativa
indennità;
- previsione di nidi d’infanzia/asili nido/spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali;
- percorsi formativi (e-learning/coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità;
- buoni per l’acquisto di servizi di baby-sitting.
- AREA DI INTERVENTO FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA
- lavoro agile;
- flessibilità oraria in entrata e uscita;
- part-time;
- banca ore;
- cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell’impresa dei permessi ceduti.
- WELFARE AZIENDALE
- convenzioni per l’erogazione di servizi time saving;
- convenzioni con strutture per servizi di cura;
- buoni per l’acquisto di servizi di cura.
Lo sgravio spetta per i contratti aziendali stipulati dal 1° novembre 2017 al 31 agosto 2018. Non è consentita la presentazione della domanda ai datori di lavoro a cui sia stato riconosciuto il beneficio per l’anno 2017, in quanto lo sgravio è concedibile una sola volta nell’ambito del biennio preso in considerazione dal decreto interministeriale.
Dal 17 ottobre 2017 è possibile indicare, all’atto del deposito on line, la finalità di decontribuzione per le misure di conciliazione dei tempi di vita e lavoro. In caso di deposito telematico antecedente non è necessario effettuare un nuovo deposito.
I datori di lavoro, anche tramite gli intermediari autorizzati, devono trasmettere telematicamente apposita domanda all’INPS entro il 15 settembre 2018 indicando:
- I dati identificativi dell’azienda
- La data di sottoscrizione del contratto aziendale
- La data di deposito telematico del contratto
- L’ identificativo numerico formato da 17 cifre e ricevuto al momento del deposito telematico del contratto aziendale presso l’ITL
- le misure di conciliazione vita-lavoro previste nel contratto depositato
- la dichiarazione di conformità del contratto aziendale alle disposizioni del decreto interministeriale 12 settembre 2017
L’Istituto procede al controllo del deposito del contratto aziendale e al calcolo della misura del beneficio e a far data dal 16 ottobre 2018 informerà, esclusivamente per via telematica, dell’esito della domanda e dell’importo eventualmente riconosciuto.
La fruizione dello sgravio è subordinata al rispetto dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite DURC.