Bonus occupazione Sud ed esonero triennale giovani

 

Il Bonus occupazione Sud (circolare n. 49/2018 dell’INPS) secondo quanto previsto dal decreto Anpal n. 2 è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione giovani (circolare n. 40/2018 dell’INPS) introdotto dalla legge di Bilancio 2018.

Nel caso di cumulo tra l’incentivo per l’occupazione nel Mezzogiorno con le agevolazioni contributive previste per l’assunzione dei lavoratori under 35, l’esonero spetta per la parte residua e fino al raggiungimento del 100% dei contributi previdenziali. La circolare n. 49/2018 dell’INPS si sofferma, in particolare, sulla cumulabilità con l’esonero triennale previsto per l’assunzione stabile di giovani.

Pertanto, “nell’ipotesi di cumulo tra l’esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2018 e l’incentivo Occupazione Mezzogiorno, la soglia massima annuale di esonero della contribuzione datoriale per quest’ultimo incentivo è pari a 5.060 euro (8.060 euro totali per l’incentivo Occupazione mezzogiorno, cui va sottratto l’importo massimo riconoscibile di 3.000 euro per l’esonero previsto dalla legge di bilancio 2018), per un ammontare massimo, riparametrato su base mensile, pari a 421,66 euro (€ 5.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, per un importo massimo di 13,60 euro (€ 421,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo”.

Esempio:
La contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro à 800,00 euro mensili.
Esonero triennale (Legge di Bilancio 2018) à 800,00 € – 50%= 400€ (importo max fruibile 250€)
Sgravio Mezzogiorno à 421,66€ importo massimo fruibile
Totale sgravio à 671,66

Esempio 2:
La contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro à 360,00 euro mensili.
Esonero triennale (Legge di Bilancio 2018) à 360,00 € – 50%= 180€ (importo max fruibile 250€)
Sgravio Mezzogiorno à 180,00 €
Totale sgravio à 360,00€

La situazione descritta si verifica qualora ricorrano i requisiti di legge per la fruizione di entrambi gli incentivi in capo al lavoratore.

Esonero triennale per l’assunzione di giovani

E’ riconosciuto ai datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, e per le trasformazioni di precedenti contratti a termine, di soggetti che non abbiano compiuto 30 anni di età (solo per il 2018 il limite è innalzato a 35 anni) e che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato, alle dipendenze del medesimo o di altro datore di lavoro.

L’esonero è previsto a partire dal 1° gennaio 2018, è pari al 50% dei contributi previdenziali dovuti, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL; è riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi, fino all’importo complessivo di 3.000 euro annui, pari alla misura massima di 250 euro mensili.

Incentivo per l’occupazione nel Mezzogiorno

Consiste nello sgravio del 100% dei contributi previdenziali, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, previsto per le assunzioni a tempo indeterminato o le trasformazioni di contratti di lavoro a tempo determinato, effettuate nelle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia )o in transizione (Abbruzzo, Molise e Sardegna). Sono esclusi dalla fruizione dello sgravio tutte le tipologie di rapporti di apprendistato, il lavoro domestico, il lavoro a chiamata e intermittente. Le assunzioni dovranno riguardare disoccupato di età compresa tra i 16 ed i 34 anni, o che abbiano già compiuto 35 anni e che siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Le assunzioni incentivabili dovranno essere effettuate tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre del 2018, il beneficio è pari all’importo complessivo annuo di 8.060 euro, per una somma mensile pari a 671,66 euro.

Requisiti comuni

Il datore di lavoro può essere imprenditore o non imprenditore; sono escluse dal beneficio le pubbliche amministrazioni. Per utilizzare entrambi gli incentivi occorre:

1.Rispettare le condizioni di regolarità contributiva (legge n. 296/2006), che comperta:

– l’adempimento degli obblighi contributivi

– il rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro

– il rispetto delle norme di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

2. Non avere effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti individuali nei 6 mesi precedenti l’assunzione.