Assegno di ricollocazione: al via le domande

 

L’ANPAL con la delibera n. 3/2018 ha reso note le regole per la fruizione dell’assegno di ricollocazione, entrato ufficialmente a regime lo scorso 14 maggio. 

L’assegno di ricollocazione è uno strumento introdotto dal Job Act sul riordino delle disposizioni in materia di servizi per il lavoro per le politiche attive del lavoro (D.Lgs. n. 150/2015) volto ad agevolare la ricerca attiva di lavoro da parte dei disoccupati. Nello specifico, l’assegno di ricollocazione non è una somma di denaro destinata alla persona ma verrà erogato direttamente agli Enti quali centri per l’impiego, le Agenzie del Lavoro e gli altri Enti accreditati che, attraverso programmi personalizzati, forniscono assistenza alle persone nella ricerca di nuove opportunità di impiego che più si adattino ai singoli profili.   

I soggetti cui è rivolto l’assegno di ricollocazione sono: 

  • i disoccupati percettori della NASpI la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi; 
  • i beneficiari del Reddito di Inclusione per i quali il progetto personalizzato preveda la stipula del patto di servizio di cui all’articolo 20 del D.Lgs. n. 150/2015; 
  • i lavoratori coinvolti nell’accordo di ricollocazione di cui all’articolo 24-bis del D.Lgs. n. 148/2015. 

L’importo riconosciuto varia da un minimo di 250 euro ad un massimo di 5.000 euro, a seconda del tipo di contratto alla base del rapporto di lavoro e del grado di difficoltà per ricollocare la persona disoccupata (profilo di occupabilità): 

Tipologia contrattuale Valore minimo AdR Valore massimo AdR
Contratto a tempo indeterminato (compreso apprendistato) 1000 euro 5000 euro
Contratto a termine superiore o uguale a 6 mesi 500 euro 2500 euro
Contratto a termine compreso superiore o uguale a 3 mesi e fino a 6 mesi (*) 250 euro 1250 euro

(*) Solo per le Regioni “meno sviluppate”


L’assegno deve essere richiesto direttamente dalla persona interessata, online sul portale dell’Anpal o presso un Centro per l’impiego, mentre il Centro cui il soggetto si è rivolto potrà incassarne il relativo importo solo se l’attività di assistenza alla ricollocazione si conclude con un successo occupazionale ovvero un’assunzione a tempo indeterminato (anche apprendistato) o un contratto a tempo determinato di almeno 6 mesi (fatta eccezione per le Regioni “meno sviluppate). Il risultato occupazionale è riconosciuto anche nel caso di contratto part-time, purché venga coperto almeno il 50% dell’ orario di lavoro. (*) Solo per le Regioni “meno sviluppate”