Interpello Agenzia Delle Entrate

Lo Studio Donati per conto di un’azienda cliente, ha presentato ai sensi dell’art. 11, Legge 27 luglio 2000, n. 212, all’ Agenzia Delle Entrate, un’istanza di interpello ordinario n. 913-807/2017, al fine di ricevere chiarimenti in ordine alla nozione di “obbligo negoziale” per poter beneficiare della piena deducibilità dal reddito d’ impresa del costo sostenuto per il piano c.d. “Welfare aziendale” e su altri argomenti.

 

Regolamento che configuri l’adempimento di un “obbligo negoziale”

Abbiamo chiesto all’ Agenzia, se inserendo all’ interno del regolamento requisiti quali la durata triennale, l’obiettività dei criteri di determinazione del budget e l’impegno ad erogare tutto il valore maturato, si configuri l’adempimento di un obbligo negoziale.

L’Agenzia appurato che nel regolamento dell’istante siano presenti tutti i requisiti di cui sopra, rileva che  l’aver previsto “la possibilità di apportare variazioni, integrazioni o modifiche in corso di validità del piano, qualora si rendesse necessario dall’evolversi della normativa”, non fa emergere statuizioni volte a configurare l’adempimento di un obbligo negoziale.

 

Possibilità che in un “Gruppo omogeneo” oggettivamente individuato ricada un solo lavoratore

L’Agenzia ribadendo che le disposizioni elencate nel comma 2 dell’articolo 51 del TUIR non sono applicabili ogni qual volta le somme o i servizi ivi indicati siano rivolti ad personam, ovvero costituiscano dei vantaggi solo per alcuni e ben individuati lavoratori, chiarisce che l’aver individuato delle categorie omogenee di dipendenti permette di beneficiare dei vantaggi a prescindere dalla circostanza che, in concreto, solamente una parte di essi usufruiscano dei benefit in questione. 

 

Liquidazione in denaro (assoggettato a tassazione ordinaria) del budget welfare non utilizzato

Abbiamo chiesto all’ Agenzia se sia possibile prevedere la liquidazione in denaro (assoggettato a tassazione ordinaria) del budget welfare non utilizzato oppure introdurre una scelta a monte da parte del lavoratore tra utilizzo del budget attraverso servizi, oppure un utilizzo parziale/totale e il rimanente liquidato in denaro.

l’Agenzia risponde rimandando alla Legge di stabilità 2016 dove prevede in caso di premi di produttività previsti dalla Contrattazione di II livello, che la fungibilità tra la componente monetaria e i beni e servizi deve essere contemplata dai contratti aziendali o territoriali; l’applicazione del regime di favore in esame, pertanto, è sottratto alla libera disposizione delle parti essendo subordinato alla condizione che sia la contrattazione collettiva di secondo livello ad accordare al dipendente la facoltà di scegliere se ricevere i premi in denaro o in beni e servizi di cui ai commi 2 e 3dell’articolo 51 del TUIR …… La portatadel comma 184, limitata ai soli premi di risultato e agli utili assoggettabili ad imposta sostitutiva richiamati al comma 182, risulta, inoltre, confermata dal fatto che non sono presenti né nella relazione tecnica alla legge di Stabilità né nel Decreto elementi che possano far emergere una diversa volontà del legislatore.

 

Rimborsi delle spese sostenuti in periodo antecedente l’adozione del Regolamento

Abbiamo chiesto all’ Agenzia, se è possibile far rientrare nel Welfare le spese sostenute in data antecedente all’ adozione del regolamento stesso.

l’Agenzia risponde ritenendo che le spese sostenute dai dipendenti negli anni antecedenti all’introduzione del regolamento stesso, non possano essere rimborsate, diversamente da quelle sostenute dal primo gennaio dell’anno di adozione del regolamento (anche se adottato in corso d’anno) che rientrano nella previsione agevolativa.

 

Pubblicità del Regolamento

Abbiamo chiesto all’ Agenzia, se sia necessario dare data certa al Regolamento di attuazione del piano Welfare e l’Agenzia ritiene che tale scelta attiene alle prerogative della parte in ordine all’opportunità di attribuire data certa all’atto secondo le modalità della registrazione in caso d’uso.