Circolare 5/E/2018 novità in tema di welfare aziendale
In data 29 marzo 2018 l’Agenzia delle Entrante ha emesso la circolare 5/E/2018 riguardante i premi di risultato e il welfare aziendale.
Di seguito vediamo le novità più importanti:
Categorie di dipendenti da comprendere per un piano welfare aziendale o per l’erogazione di premi di risultato:
L’ADE ha chiarito che occorre vengano individuate diverse categorie omogenee, nulla osta il fatto che all’ interno di una categoria vi sia un solo dipendente. Ciò è stato chiarito anche in risposta ad un nostro interpello per conto di una società cliente,recuperabile al seguente link . Inoltre ha ribadito che qualora il benefit venga erogato “ad personam” non rientra nel campo di applicazione dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato.
Conversione dei premi di risultato in welfare aziendale:
La legge di stabilità 2016 e s.m.i ha riconosciuto la possibilità di convertire i premi di risultato con somme e valori previste all’art. 51 ai commi 2,3 e 4 del TUIR se previsto dalla contrattazione collettiva. La legge di bilancio 2017 è intervenuta nuovamente sul comma 4 del succitato articolo 51 TUIR specificando che, in caso di sostituzione dei premi di risultato con l’uso dell’auto aziendale, la concessione di prestiti da parte dell’azienda e la concessione di un alloggio per i dipendenti si applica l’imponibilità prevista dal comma 4 art 51. TUIR.
Anticipazioni e acconti di premio:
Il raggiungimento di un risultato incrementale inerente alla produttività, redditività, qualità efficienza ed innovazione da parte dell’azienda, è un presupposto fondamentale ed essenziale per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10%. Qualora i premi vengano erogati prima del raggiungimento degli obiettivi previsti dal contratto, essi saranno sottoposti a tassazione ordinaria. Qualora Il datore di lavoro abbia elargito, anche parzialmente, i premi senza l’applicazione dell’imposta sostitutiva ma successivamente emergesse il presupposto per applicare quest’ultima (soddisfando i criteri previsti), potrà applicare l’imposta sostitutiva conguagliando le maggiori trattenute operate.In siffata ipotesi, l’azienda, potrà rilasciare una nuova Certificazione Unica (senza applicazione di sanzioni) che attesti il presupposto per l’applicazione del beneficio fiscale ed i dipendenti potranno:
- Applicare l’imposta sostitutiva del 10% sugli acconti o anticipazioni dei premi di risultato già assoggettati a imposta ordinaria in fase di 730
- Presentare istanza di rimborso come previsto dal DPR 602/1973.
L’ADE, in deroga a quanto sopra riportato, ammette che la detassazione possa applicarsi anche in sede di acconto purché, al momento dell’erogazione, sia riscontrabile un incremento in linea con l’obiettivo previsto dal contratto. Qualora non si raggiunga l’incremento previsto dalla contrattattazione, il datore di lavoro dovrà rilasciare una nuova certificazione e recuperare le imposte non versate in fase di erogazione degli acconti.
Rilevanza reddituale dei Premi erogati:
Basandosi sul principio di cassa che regola la formazione del reddito da lavoro dipendente, il benefit erogato mediante voucher, assume rilevanza fiscale nel momento che lo stesso entra nella disponibilità del dipendente. Lo stesso principio si applica al welfare aziendale mediante l’attribuzione del “credito welfare” rappresentativo di beni che possono essere erogati anche sotto forma di rimborsi. In caso di utilizzo piattaforme online come Wel- Don®, per la gestione dei piani welfare aziendali, la rilevanza reddituale e fiscale si ha quando il dipendente opta per la fruizione del beneficio o del rimborso previsto dal piano welfare.
Spese anni precedenti:
L’articolo 51 del TUIR comma 2 F-bis) e F-ter) riporta i rimborsi che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente clicca qui per approfondimenti. Ai fini della non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei rimborsi spese, L’ADE conferma che gli stessi possono essere erogati in un anno diverso da quello in cui le spese sono state sostenute. Da questo deriva che:
- L’importo del rimborso rileverà nell’anno in cui il datore di lavoro restituisce al lavoratore la spesa sostenuta;
- Il limite del benefit ha rilevanza nel periodo di imposta in cui il lavoratore ha optato per la conversione del premio di risultato;
- Il datore di lavoro nella CU dovrà indicare l’anno in cui la spesa è stata sostenuta:
- Il datore di lavoro dovrà tenere copia della attestazione della spesa sostenuta. In caso di conservazione elettronica dovrà attenersi al CAD (codice dell’amministrazione digitale)
Premio differenziato per categorie omogenee
L’ADE ha sostenuto, nella circolare 5/E, che non va in contrasto con l’applicazione dell’imposta sostitutiva l’attribuzione di un premio di risultato differenziato e graduato in ragione della RAL dei lavoratori dipendenti, o in ragione dell’appartenenza del lavoratore ad un determinato settore aziendale o anche in ragione dei giorni di assenza effettuati durante l’anno.