Apprendistato professionalizzante senza limiti di età

L’art. 47 comma 4 del D. Lgs. n. 81/2015 estende la possibilità di stipulare un contratto di apprendistato professionalizzante, senza limiti di età. Questa prerogativa riguarda lavoratori che versano in stato di disoccupazione o mobilità.

L’ apprendistato professionalizzante può essere stipulato senza limiti di età per due finalità: la qualificazione o la riqualificazione del lavoratore. Pertanto non basta che il lavoratore sia percettore di Naspi o di un’altra prestazione a sostegno del reddito come la DIS-COLL o l’assegno di disoccupazione ASDI. E’ dunque necessario che ci sia una qualificazione del lavoratore o una sua riqualificazione.

Vantaggi

Tale possibilità consente al il datore di lavoro di beneficiare degli incentivi previsti dalla normativa sull’ apprendistato professionalizzante. Detti incentivi si traducono in una forte riduzione dei contributi da versare all’Inps e nel sotto inquadramento del lavoratore.

Per questi lavoratori “trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all’art. 42, comma 4, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali”. Non è contemplata, per le parti, la possibilità di recedere dal contratto al termine del periodo di apprendistato. L’ipotesi di licenziamento è ammessa solo per un normale licenziamento individuale (come tutti gli altri lavoratori).

La norma richiama la disciplina dell’apprendistato in termini di durata e, di conseguenza, di agevolazione contributiva.

La durata dell’apprendistato, e del conseguente percorso formativo, dipende dal CCNL (generalmente è 36 mesi) e l’agevolazione contributiva in termini di durata è legata alla durata dell’apprendistato. In particolare, in termini di aliquota contributiva sugli apprendistati, si fa riferimento a quanto disposto genericamente dall’art. 1, comma 773 della legge finanziaria del 2017. Pertanto l’aliquota per apprendisti è del 10% + 1,61% = 11,61% per tutto il periodo dell’apprendistato. Per i datori che occupano un numero di addetti pari o inferiore a 9 la predetta complessiva aliquota del 10% a carico dei medesimi datori è ridotta in ragione dell’anno di vigenza del contratto. Limitatamente ai soli contratti di apprendistato: all’1,5% + 1,61% = 3,11% per il primo anno di contratto, al 3% + 1,61% = 4,61% per il secondo anno di contratto e poi, infine, il 10% + 1,61% = 11,61% per il terzo anno di contratto.

Nel caso in cui l’apprendistato venga applicato a lavoratori in mobilità ha diritto a:

ALIQUOTA APPRENDISTI PER 18 MESI: art. 25 comma 9. Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è, per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti;

CONTRIBUTO DEL 50% Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e, per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni, per un numero superiore a ventiquattro mesi.