Sgravi per gli under 35 nella Legge di Bilancio 2018

E’ stato presentato dal Governo il testo del “pacchetto lavoro” contenuto nella Legge di Bilancio 2018.

Oltre agli sgravi per contributivi per chi adotta il welfare, il Governo sta pensando di inserire nella Legge di Bilancio ulteriori sgravi per chi assume giovani all’interno del cd “pacchetto lavoro” al fine di agevolare l’occupazione giovanile.

Le novità contenute nel pacchetto lavoro all’interno della Legge di Bilancio 2018, spaziano dall’introduzione di norme in materia di decontribuzione per i nuovi contratti a tempo indeterminato, sino alle novità sul versante fiscale, con l’attribuzione al datore di lavoro di un credito di imposta per la formazione che sia legata al piano di impresa 4.0.

L’art. 16 della Legge di Bilancio 2018 dispone l’esonero pari al 50% dei contributi dovuti all’INPS, per quei datori di lavoro privati che assumono giovani di età inferiore ai 30 anni. L’agevolazione, concessa nel limite annuo di 3000 euro, è rivolta alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. La durata è di 36 mesi, e riguarda quei lavoratori che non siano stati occupati, a tempo indeterminato, dal medesimo o da altro datore di lavoro. Lo sgravio è fruibile anche se il lavoratore ha intrattenuto rapporti di apprendistato non proseguiti con rapporto a tempo indeterminato con altro datore di lavoro.

Rientrano nella misura quelle assunzioni, effettuate tra il 1° Gennaio 2018 e il 31 Dicembre 2018, di lavoratori con età inferiore ai 35 anni.

Al comma 4 viene concessa, in deroga a quanto prima descritto, la possibilità di assumere soggetti che hanno parzialmente fruito della misura per l’assunzione a tempo indeterminato. Lo sgravio potrà quindi essere fruito per il tempo residuo di spettanza, indipendentemente dall’età anagrafica al momento della nuova assunzione.

La misura investe anche quei casi di prosecuzione, successivi al 31 Dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, fermi restando i limiti anagrafici e di importo, ma con una durata di 12 mesi. La fruizione dell’incentivo decorre dal primo mese successivo alla decadenza dei benefici concessi dall’art. 47, comma 7 del D.Lgs 81/2015.

Possono accedere alla misura anche quei datori di lavoro che convertono, successivamente all’entrata in vigore della legge, contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, fermi restando il limite anagrafico.

Vi sono anche dei casi in cui lo sgravio contributivo diviene totale, sempre entro i limiti anagrafici e di importo, per quei datori di lavoro che assumono, alle medesime condizioni contrattuali previste dalla manovra, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio:

  • Studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro;
  • Studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore, periodi di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o apprendistato di alta formazione.

Punto fondamentale per stabilire l’idoneità all’accesso alla misura, fermi restando i principi stabiliti dall’art. 31 del D.L.gs 150/2015, è che il datore di lavoro, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbia proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva.

E’ anche prevista l’ipotesi di una revoca del beneficio se, nei sei mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro licenzi un lavoratore inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore per il quale spetta il beneficio. La suddetta revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo di fruibilità del beneficio, nel momento in cui il lavoratore fosse assunto da un nuovo datore di lavoro ai sensi del comma 4 della presente legge.

Aumenta il ticket sui licenziamenti

A decorrere dal primo gennaio 2018, l’art. 20 della Legge di Bilancio 2018 prevede per ciascun licenziamento effettuato nell’ambito di un licenziamento collettivo, art. 8 comma 1 della Legge 223/1991, da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria, l’aliquota percentuale, che si attestava al 41%, “è innalzata all’82%”. “Sono fatti salvi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate entro il 20 ottobre 2017”.

Credito d’imposta per chi investe in formazione

Nella Legge di Bilancio 2018 è presente un Credito d’imposta spese di formazione Industria 4.0. Si tratta di un credito di imposta pari al 50 per cento del costo del personale dipendente impegnato nei corsi di formazione in determinati ambiti e su particolari tecnologie, purché l’impresa abbia complessivamente sostenuto un numero di ore di formazione nell’anno in corso superiore alla media delle ore di formazione sostenute nel triennio 2015-2017. Il credito d’imposta massimo concedibile per impresa beneficiaria è pari a euro 300.000 per periodo d’imposta.

Novità per i lavoratori in CIGS

Viene prevista la possibilità di un’erogazione anticipata dell’assegno di ricollocazione (al momento si riceve solo dopo 4 mesi di Naspi) mentre si è ancora percettori di cigs. I lavoratori non avranno più l’obbligo di accettare un’offerta di lavoro congrua, come attualmente previsto, ma qualora lo accettassero avranno in dote il 50% dell’importo della cigs residua e saranno esonerati dal versamento dell’Irpef su un’eventuale buonuscita.

La misura comporta dei benefici al datore di lavoro che assume il lavoratore in cigs, infatti, avrà diritto ad uno sgravio del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore (con il limite annuo di 4.030 euro) fino a 18 mesi nel caso di assunzione a tempo indeterminato e fino a 12 mesi nel caso di assunzione a termine.