Attribuzione degli sgravi contributivi – conciliazione vita privata e lavorativa

Il 3 novembre l’INPS è intervenuto con la circolare n. 163 per illustrare le modalità di attribuzione dello sgravio. Questo interessa datori di lavoro privati che stipulino contratti aziendali contenenti misure favorevoli la conciliazione vita privata e lavorativa.

Il 12 settembre è stato firmato dal MLPS, e dal MEF, il decreto (in attesa di pubblicazione sulla G.U.) che dà attuazione a quanto previsto dall’art. 25 del D. Lgs. 80/2015. Il decreto concede sgravi contributivi alle imprese private che mediante contrattazione aziendale di II livello, adottano misure migliorative rispetto ai CCNL in riferimento alla conciliazione vita privata e lavorativa.

Detto sgravio spetta per i contratti aziendali stipulati dal 1° gennaio 2017 al 31 agosto 2018. Ciascuna azienda può usufruirne una volta nel biennio 2017-2018 pertanto la domanda può essere presentata per una sola annualità.

La circolare precisa che i datori di lavoro devono inoltrare, in via telematica, apposita domanda all’INPS. Quest ultima deve essere presentata avvalendosi del modulo di istanza on-line “conciliazione-vita-lavoro” sul sito internet dell’INPS.

La domanda deve contenere:

  • I dati identificativi dell’azienda
  • La data di sottoscrizione del contratto aziendale
  • La data e il codice di deposito telematico del contratto presso l’ITL territorialmente competente
  • Le misure di conciliazione vita-lavoro previste dal contratto aziendale depositato
  • La dichiarazione di conformità del contratto aziendale alle disposizioni del decreto interministeriale del 12 settembre 2017

Per l’ammissione al beneficio nell’anno 2017 le date di sottoscrizione e deposito del contratto devono essere compresa tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2017. La domanda telematica dovrà essere presentata entro il 15 novembre 2017. L’INPS a seguito di verifica, riconosce lo sgravio e comunica telematicamente l’esito della domanda e l’importo dello sgravio stesso.

A seguito dell’esito positivo dell’istanza l’INPS attribuisce automaticamente il codice di autorizzazione sulla posizione anagrafica aziendale.

Per le domande presentate nel 2017, il conguaglio dello sgravio deve essere effettuato sulle denunce dei mesi gennaio e febbraio 2018, una o due mensilità. Qualora il saldo della denuncia risulti a credito dell’azienda, tale importo può essere posto in compensazione mediante F24.

Per ulteriori approfondimenti sul quadro normativo, i requisiti di accesso al beneficio e calcolo dello sgravio.