Piano di welfare premiale applicabile con Wel-Don
La Direzione Regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate, in risposta all’ Interpello n. 904-791/2017, ha confermato la possibilità di effettuare Piani di Welfare Aziendale premiali.
Tali Piani di Welfare rientrano nell’ambito della detassazione prevista dall’articolo 51 del TUIR anche in cui essi siano subordinati al raggiungimento di obiettivi aziendali di gruppo ed individuali con espressa indicazione del “credito welfare” attribuibile in funzione del risultato raggiunto.
Nel caso oggetto dell’interpello, la società istante, ha creato un piano di welfare aziendale a carattere “premiale”, rivolto a tutti i dipendenti, mediante il ricorso ad una piattaforma web, come ad esempio Wel-Don.
Tale piattaforma consente alla generalità di essi l’accesso facilitato all’insieme di beni e servizi previsti dal piano welfare attraverso l’assegnazione di un c.d. “credito welfare” totalmente a carico del datore di lavoro, pari a 1.500 euro annui per ogni dipendente, da utilizzare secondo le proprie necessità ed esigenze.
Nel piano di welfare , per il primo anno di funzionamento del piano, è prevista l’assegnazione ai dipendenti di tale importo al raggiungimento del 100% del predeterminato obiettivo individuale, puntualizzando che la somma sarebbe stata proporzionalmente ridotta nell’ipotesi di raggiungimento di un risultato inferiore.
Per quanto riguarda il secondo anno di vigenza del piano di welfare , è prevista l’assegnazione ad ogni dipendente di un credito welfare di 1.500€ al raggiungimento di un determinato obiettivo aziendale (livello di fatturato annuo) con la precisazione che, in assenza ed entro uno scarto massimo al ribasso tale importo verrà rapportato ad una determinata percentuale della RAL individuale.
L’art. 51 del TUIR stabilisce in modo tassativo i casi in cui determinate “somme” o “valori”, percepiti dai dipendenti a seguito del loro rapporto di lavoro, non costituiscono reddito da lavoro dipendente.
Come puntualizzato dall’Agenzia delle Entrate (ris. 10 marzo 2004 n. 34 e ris. 29 marzo 2010 n. 26), la non inclusione di queste somme nel reddito da lavoro dipendente trova applicazione anche nei casi in cui le opere e i servizi siano messi a disposizione dei dipendenti e dei loro familiari tramite strutture esterne all’azienda.
A condizione, però, che i dipendenti medesimi risultino estranei al rapporto che intercorre tra l’azienda e l’effettivo prestatore del servizio e, in particolare, non risultino beneficiari dei pagamenti effettuati dalla propria azienda in relazione alla fornitura del servizio.
Ne consegue che, la modalità di utilizzo di un budget figurativo per la fruizione dei servizi del piano di welfare attraverso una piattaforma informatica esterna come Wel-Don, è perfettamente aderente alla normativa sul welfare.
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