Nuovi sgravi contributivi per chi adotta il welfare aziendale
L’art. 25 del D. Lgs. 80/2015, riconosce dei benefici, sotto forma di sgravi contributivi, ai datori di lavoro del settore privato per la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori.
Il 12 Settembre è stato firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, il decreto (in attesa di pubblicazione sulla G.U.) che dà attuazione a quanto previsto dall’art. 25 del D. Lgs. 80/2015
CONDIZIONI E REQUISITI DI ACCESSO AL BENEFICIO
Vi sono alcuni requisiti che è necessario rispettare per l’accesso ai benefici contributivi in oggetto:
- Il datore di lavoro deve aver sottoscritto e depositato presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro un contratto collettivo aziendale stipulato con le OO.SS. che, preveda l’introduzione di misure volte a favorire la conciliazione tra vita privata e vita lavorativa, migliorative ed innovative rispetto a quanto già previsto dai contratti nazionali di riferimento esistenti.
- All’art. 3 il decreto individua le misure di conciliazione ammissibili ai fini della concessione dei benefici, suddividendole in tre aree di intervento:
A) Area di intervento genitorialità:
– Estensione del congedo parentale, indicando i termini temporali e/o di integrazione dell’indennità;- Percorsi formativi (e-learning) per favorire il rientro dal congedo di maternità;
– Buoni per l’acquisto di servizi di baby-sitting.
– Previsione di nidi d’infanzia, asili nido, spazi ricreativi aziendali o interaziendali;
– Estensione temporale del congedo di paternità, con previsione della relativa indennità;
B) Area di intervento flessibilità organizzativa:
– Flessibilità oraria in entrata e uscita;
– Banca ore;
– Cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell’impresa dei permessi ceduti.
– Part-time;
– Lavoro agile;
C) Welfare aziendale:
– Convenzioni con strutture per servizi di cura;
– Buoni per l’acquisto di servizi di cura.
– Convenzioni per l’erogazione di servizi time saving;
Le misure applicate dovranno essere non meno di due tra quelle individuate, di cui almeno una inerente alle aree A o B.
- Il contratto collettivo aziendale deve riguardare almeno il 70% dei lavoratori in forza nell’anno civile precedente a quello di presentazione della domanda di accesso al beneficio.
- Le disposizioni previste sono applicabili ai contratti collettivi aziendali depositati nell’arco temporale che va dal 1° Gennaio 2017 al 31 Agosto 2018.
- La fruizione dello sgravio contributivo è subordinata al possesso, da parte dei datori di lavoro, del DURC.
DETERMINAZIONE DEL BENEFICIO
L’entità dello sgravio concesso non potrà superare il 5% dell’imponibile previdenziale dichiarato dallo stesso datore di lavoro, per tutti i lavoratori, nell’anno civile precedente la domanda.
Il beneficio in questione può essere riconosciuto una sola volta per ciascun datore di lavoro nell’ambito del biennio 2017-2018.
L’ammontare dello sgravio contributivo è quantificato dall’INPS in ragione delle risorse finanziarie disponibili per ciascun anno, nonché del numero dei datori di lavoro e della relativa forza aziendale media.
Il 20% delle risorse finanziare disponibili per ciascun anno è attribuito in misura eguale al numero complessivo dei datori di lavoro ammessi allo sgravio contributivo. Il restante 80% viene attribuito sulla base del numero medio di dipendenti occupati nell’anno civile precedente la domanda di ammissione.
COPERTURA FINANZIARIA E LIMITI TEMPORALI PER LA PRESENTAZIONE DELL ADOMANDA
Per la copertura finanziaria della misura sono previste le seguenti risorse:
- € 55.200.00,00 per l’anno 2017;
- € 54.600.00,00 per l’anno 2018.
Le domande di accesso ai benefici sono da presentarsi presso l’INPS per via telematica entro i seguenti termini:
- 15 novembre 2017 per i contratti depositati entro il 31 ottobre 2017, ed attingeranno dalle risorse stanziate per il 2017;
- 15 settembre 2018 per i contratti depositati entro il 31 agosto 2018, ed attingeranno dalle risorse stanziate per il 2018.