Ecco la nuova disciplina dei buoni pasto

L’8 Settembre 2017 è entrato in vigore il decreto 122/2017, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, contenente il nuovo regolamento di disciplina e utilizzo dei buoni pasto.Il decreto individua gli esercizi commerciali in cui potrà essere erogato il servizio sostitutivo di mensa attraverso i buoni basto, le caratteristiche di quest’ultimi ed il contenuto degli accordi stipulati tra la società  di emissione dei buoni e i titolari degli esercizi convenzionabili.

Si ricorda che l’erogazione del buono pasto non è un obbligo di legge ma rappresenta una liberalità del datore di lavoro ovvero è prevista dalla contrattazione aziendale.

Dal momento di entrata in vigore del decreto si potranno utilizzare fino ad otto buoni pasto nell’ambito di ciascuna spesa.

L’emissione dei buoni riguarderà i lavoratori subordinati a tempo pieno e quelli part-time.

Per questi ultimi i buoni vengono erogati quando sussistono determinate condizioni:

  • l’orario di lavoro copre la fascia oraria di pranzo o cena;
  • la distanza tra casa e luogo di lavoro impedisce di consumare il pasto a casa.

Quindi, se il dipendente assunto con contratto part-time termina il proprio orario di lavoro in concomitanza dell’orario dei pasti potrà anche egli ricevere i ticket per il vitto.

I buoni pasto sono personali e non cedibili a terzi, anche se si tratta di familiari o parenti.

Inoltre i buoni pasto, non potranno essere utilizzati per acquistare beni non commestibili, ma dovranno essere impiegati esclusivamente per l’acquisto di beni alimentari e bevande presso esercizi convenzionati per la somministrazione degli stessi come ad esempio:

  • supermercati;
  • negozi di vendita al dettaglio di alimenti;
  • agriturismi;
  • ittiturismi.

Infine i buoni pasto possono essere emessi in formato elettronico o in formato cartaceo.

Ricordiamo che l’esenzione contributiva e fiscale di ciascun buono è di € 7.00 per quelli in formato elettronico ed € 5.29 per quelli in formato cartaceo. Questi ultimi, dovranno riportare il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro, quello della società  di emissione, il valore espresso in valuta corrente ed uno spazio che consenta l’inserimento della data di utilizzo, la firma del titolare e il timbro dell’esercizio dove è stato utilizzato il buono.