Disciplinate le prestazioni occasionali per lavoro subordinato

L’art. 54-bis contenuto nel d.l. 50 del 24 Aprile 2017, convertito in legge dalla L. n. 96 del 21 Giugno 2017, disciplina le nuove modalità di prestazioni occasionali. Sono predisposte due tipologie di rapporto, Libretto di Famiglia e Contratto di prestazioni occasionali, ognuna delle quali riferita a:

  • diverse tipologie di datori di lavoro, c.d. “utilizzatori”;
  • diverse modalità di prestazione da svolgere da parte dei lavoratori, c.d. “prestatori” ;
  • misura minima dei compensi e delle prestazioni contributive e assicurative correlate;
  • modalità di comunicazione delle informazioni presso l’istituto.

LIMITI ECONOMICI GENERALI ED EFFETTI SUL REDDITO

Sulla base delle previsioni del comma 1, dell’art. 54-bis le prestazioni occasionali sono circoscritte dai seguenti limiti economici, tutti riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa:

  • per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro – art. 54-bis, comma 1, lett. a);
  • per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro – art. 54-bis, comma 1, lett. b);
  • per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro – art. 54-bis, comma 1, lett. c).

Detti importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.

Ai fini del rispetto dei limiti di compenso annuo riferiti a ciascun utilizzatore con riguardo alla totalità dei prestatori, la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori:

– titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;

– giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;

– persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

– percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione , ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Negli ultimi due casi l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, laddove prevista, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali rese dal prestatore.

I compensi percepiti dal prestatore non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Gli stessi sono esenti da tassazione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. E’, inoltre, previsto, al comma 20, dell’art. 54-bis, un limite di durata pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile.

DIVIETI GENERALI

Non è possibile fare ricorso a prestazioni occasionali da parte di lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Analogo divieto opera nel caso in cui l’utilizzatore abbia avuto con il prestatore, entro i sei mesi precedenti le previste prestazioni occasionali, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (art. 54-bis, comma 5).

DIRITTI GENERALI E MODALITA’ DI EROGAZIONE/GESTIONE

Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (art. 54-bis, comma 3). Il prestatore ha diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata , e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Gli oneri relativi sono interamente a carico dell’utilizzatore.

L’Istituto provvede all’accreditamento alla Gestione Separata dei contributi previdenziali sulla posizione assicurativa del prestatore contestualmente all’erogazione del compenso nei confronti del prestatore medesimo. Il trasferimento all’INAIL dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni occasionali del periodo rendicontato, avverrà due volte l’anno sulla base di modalità concordate fra l’INPS e l’INAIL.

L’erogazione del compenso al lavoratore avviene, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento delle prestazioni occasionali, a cura dell’Istituto.

Per remunerare le prestazioni occasionali ed assolvere agli obblighi contributivi ed assicurativi, l’utilizzatore dovrà preventivamente alimentare il proprio portafoglio telematico appositamente creato, tramite versamenti con modello F24.

La gestione delle prestazioni occasionali, può essere svolta:

  1. dagli intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12; ( es. consulenti del lavoro)
  2. dagli enti di patronato di cui alla 30 marzo 2001, n. 152, per questi ultimi esclusivamente in riferimento agli adempimenti relativi all’utilizzo del Libretto Famiglia da parte dell’utilizzatore e del prestatore;
  3. direttamente dall’utilizzatore/prestatore.

Libretto Famiglia

Possono fare ricorso a prestazioni occasionali tramite Libretto Famiglia (LF) soltanto le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa.

Con Libretto Famiglia l’utilizzatore può remunerare esclusivamente le prestazioni occasionali rese in suo favore per:

a) lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;

b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

c) insegnamento privato supplementare.

Il Libretto Famiglia è composto da titoli di pagamento, con valore nominale di 10,00 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un’ora.

Il valore nominale di 10 euro è così suddiviso:

– € 8,00 per il compenso a favore del prestatore;

– € 1,65 per la contribuzione ivs alla Gestione separata INPS;

– € 0,25 per il premio assicurativo INAIL;

– € 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore.

Al termine delle prestazioni occasionali, e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, l’utilizzatore è tenuto a comunicare: i dati identificativi del prestatore; il luogo di svolgimento della prestazione; il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione; la durata della prestazione; l’ambito di svolgimento della prestazione.

La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS, con l’indicazione giornaliera delle prestazioni.

Contratto di prestazione occasionale

Il Contratto di prestazione occasionale (Cpo) è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità.

Possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale: professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, nonché amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e imprese del settore agricolo.

La misura del compenso è fissata dalle parti, purché non inferiore al livello minimo, stabilito dalla legge in  € 9,00 per ogni ora di prestazione lavorativa.

Inoltre, l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a € 36,00, anche se la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera dovesse essere inferiore a quattro ore.

La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della predetta misura minima di retribuzione oraria. Sul compenso spettante al prestatore, si applicano i seguenti oneri a carico dell’utilizzatore:

– contribuzione ivs alla Gestione separata INPS, nella misura del 33,0 %;

– premio assicurativo INAIL, nella misura del 3,5 %.

Sui versamenti complessivi effettuati dall’utilizzatore sono dovuti gli oneri di gestione delle prestazioni occasionali e dell’erogazione del compenso al prestatore nella misura dell’1,0 %, gli importi relativi ai predetti oneri contributivi e di gestione, si sommano alla misura del compenso.

Un ulteriore limite applicato all’utilizzo del Contratto di prestazione occasionale, è l’impossibilità di ricorrervi per i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Al riguardo, il periodo da assumere a riferimento per il calcolo della forza aziendale è il semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale.

Nel novero dei lavoratori a tempo indeterminato rientrano anche gli apprendisti a tempo indeterminato, ed in generale i lavoratori di qualunque qualifica. I lavoratori part-time sono computati in proporzione all’orario svolto.

I lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all’orario effettivamente svolto nel semestre. Nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione il requisito si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre di riferimento.

E’, inoltre, vietato ricorrere al contratto di prestazioni occasionali:

a) da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;

b) da parte di imprese che operano in esecuzione di appalti di opere o servizi.

Gli obblighi di informazione preventiva e di rendicontazione della prestazione lavorativa sono integrati all’interno della medesima comunicazione. Tale comunicazione deve essere inviata,dall’utilizzatore o per suo conto, almeno sessanta minuti prima dell’inizio della prestazione lavorativa, fornendo:

– i dati identificativi del prestatore;

– la misura del compenso pattuita;

– il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;

– la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa;

– il settore di impiego del prestatore.

La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS, con l’indicazione giornaliera delle prestazioni occasionali. Trattandosi di comunicazione da fornire prima dello svolgimento della prestazione lavorativa, laddove, per evenienza di carattere straordinario, la prestazione medesima non dovesse essere resa, l’utilizzatore effettua la revoca della dichiarazione inoltrata, purché ciò avvenga entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione.

Una volta decorso il terzo giorno successivo a quello previsto per lo svolgimento della prestazione, l’INPS procede pertanto ad integrare il compenso con le altre operazioni afferenti. In tal caso, qualora la comunicazione di revoca sia stata resa a fronte di una prestazione lavorativa effettivamente svolta, il lavoratore, sempre entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione, può comunicare l’avvenuto svolgimento della prestazione, con il conseguente diritto all’accredito del compenso ed alla valorizzazione della posizione assicurativa.

A fronte di una prestazione di lavoro che risulti effettivamente svolta, l’avvenuta revoca della dichiarazione preventiva da parte dell’utilizzatore determina l’applicazione delle sanzioni in materia di lavoro nero.

Il regime per le pubbliche amministrazioni

Le Pubbliche amministrazioni possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale, e fermo restando il limite di durata e importo, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali. Alle Pubbliche amministrazioni non si applica il divieto di utilizzo del contratto di prestazione occasionale previsto per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il regime per l’agricoltura

Per le imprese del settore agricolo, fatto salvo il limite di non più di cinque dipendenti, il comma 14, lettera b), prevede la possibilità di ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:

a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;

b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;

c) persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione, ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. I suddetti lavoratori non devono risultare iscritti in uno degli elenchi anagrafici comunali degli Operai a Tempo Determinato – OTD di più recente pubblicazione.

Nel settore agricolo sono previsti tre importi orari differenti, a seconda dell’Area di appartenenza del lavoratore. Più precisamente, la misura della retribuzione oraria minima è stabilita dal CCNL stipulato dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale (CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti) ed è la seguente: – area 1: € 7,57; – area 2: € 6,94; – area 3: € 6,52.

Per il settore agricolo, il limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo dei compensi di € 2.500,00 (per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori) e la retribuzione individuata.

La comunicazione avviene con le medesime modalità di un normale contratto di prestazione occasionale seppur, mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero, che prevede l’indicazione, dell’arco temporale di svolgimento della prestazione, che va da uno a tre giorni consecutivi, nonché della durata complessiva della predetta prestazione.

SANZIONI

Le disposizioni normative prevedono che, nel caso in cui vengano superati i limiti complessivi di importo o di durata della prestazione, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.

In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva all’Inps delle prestazioni da effettuarsi, o degli altri obblighi di comunicazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 a euro € 2.500,00, per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non viene applicata la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Tale disposizione non si applica se utilizzatore è una Pubblica Amministrazione.