DECONTRIBUZIONE DEI PREMI DI RISULTATO

E’ entrata in vigore la Legge n. 96 del 21 giugno 2017 che disciplina la decontribuzione dei premi di risultato.Tale Legge converte in legge il decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017 ed abroga il decreto-legge n. 54 del 29 aprile 2017 e il decreto-legge n. 55 del 2 maggio 2017, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei detti decreti-legge.

Tale legge all’art.55 comma 1 dispone in tema di decontribuzione dei premi di produttività che l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è ridotta di venti punti percentuali per il regime relativo all’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota delle erogazioni previste dal comma 182 non superiore a 800 euro.

Sulla medesima quota non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore, ed è corrispondentemente ridotta l’aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici.

Tale somma deve essere erogata in esecuzione di contratti collettivi aziendali che prevedano l’erogazione di premi di risultato legati ad incrementi di produttività’, redditività’, qualità’, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri certi.

Il comma 182 evidenzia che salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, i premi di risultato rispondenti a requisiti come sopra esposti.

Un’ulteriore conseguenza dei cambiamenti apportati al comma 189 è anche il venire meno del tetto a 4.000 euro introdotto recentemente dalla Legge di Bilancio 2017. Il limite fissato per la detassazione al 10% in caso di coinvolgimento paritetico è uniformato a quello generale dei premi di produttività.

A tal riguardo una correzione è in ogni caso arrivata dalla Legge di Bilancio 2017 che ha ampliato la somma massima per premi di produttività dai 2.000 della Legge di Stabilità 2016 ai 3.000 attuali. Il tetto massimo a 3 mila euro è ora applicato anche per la detassazione nei casi di partecipazione paritetica.

L’incentivo trova applicazione unicamente per i contratti stipulati in data successiva all’entrata in vigore della manovra e pertanto solo per quelli siglati dopo il 24 aprile 2017. Per i contratti anteriori non è possibile fare richiesta del taglio ai contributi previdenziali previsti dal D.L. 50/2017.

Ulteriore requisito per l’applicazione dell’incentivo si sostanzia nella previsione di un accordo che individui il coinvolgimento paritetico dei lavoratori.

Infatti quest’ultimo si ha quando i contratti collettivi aziendali prevedano un piano che stabilisca, a titolo esemplificativo, la costituzione di gruppi di lavoro, finalizzati al miglioramento o all’innovazione di aree produttive o sistemi di produzione e che prevedono strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie.

Non sono contemplati in questa categoria gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione.