Welfare Aziendale anche per gli amministratori
A decorrere dal 1° gennaio 2017 per effetto della L. 11 Dicembre 2016 n. 232 entrano in vigore ulteriori modifiche all’erogazione dei c.d. welfare aziendale, di cui all’art. 51 co. 2 del TUIR.
Tali novità potenziano dette misure in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato. Già dal 2016 attraverso la legge di stabilità il legislatore è intervenuto, sfruttando la leva fiscale, attraverso la detassazione di fattispecie quali i viaggi ricreativi, i check-up medici, le visite specialistiche, le rette per corsi sportivi, gli abbonamenti a riviste e quotidiani e i biglietti per spettacoli.
Un’ulteriore impulso al settore è da imputarsi alla recente risposta dell’Agenzia delle entrate all’interpello n. 954-1417/2016 con il quale ha chiarito che il Welfare aziendale si estende agli amministratori ma solo nel caso in cui ricevano compensi inquadrabili tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50, lettera c-bis del TUIR.
L’azienda interpellante, riferendosi all’art. 51 comma 2 lettera f) del Testo Unico, ha sollevato un quesito circa le possibilità di applicare il regime di esclusione da imposizione sul reddito di lavoro dipendente e sulla possibilità di beneficiare della piena deducibilità del costo relativo al Piano di Welfare dal reddito d’impresa.
L’agenzia delle entrate ha riconosciuto che alla luce delle novità introdotte dalla legge di stabilità per l’anno 2016 e dei chiarimenti contenuti nella circolare 15 giugno 2016 n.28, nell’ipotesi esposta sussistono i presupposti per l’applicazione del regime di esclusione da imposizione sul reddito di lavoro dipendente (Art. 51 comma 2 lettera f) del Testo Unico) sia nei confronti dei lavoratori dipendenti sia nei confronti degli amministratori.
Premesso che la società istante ha deciso di offrire, sia ai componenti del Consiglio di Amministrazione sia al personale dipendente, un Piano Welfare disciplinato da uno specifico Regolamento Aziendale che prevede l’assegnazione di un budget di spesa figurativo totalmente a carico della società; essendo riconosciuto il Piano di Welfare sia ai lavoratori dipendenti che agli amministratori, ossia alla generalità dei dipendenti trova applicazione la previsione di esclusione dal reddito di lavoro dipendente.
In riferimento alla seconda parte del quesito, invece, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che i costi sostenuti dall’impresa per il Piano di Welfare potranno essere dedotti ai fini IRES nel limite del 5 per mille dei costi sostenuti per prestazioni di lavoro secondo quanto previsto dall’ art. 95 del TUIR.